Infortunio Forze Armate: indennizzo e risarcimento danni

Le Forze Armate comprendono Esercito, Marina MilitareAeronautica e Carabinieri. Inoltre ci sono le Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), Vigili del fuoco e Soccorso pubblico.

 

Questi militari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono esposti a diversi fattori di rischio e agenti cancerogeni, come l’amianto. Infatti, come dimostra l’ultima monografia IARC, inalare o ingerire le fibre di asbesto può causare fenomeni infiammatori e portare all’insorgenza di gravi patologie asbesto correlate.

 

In più, oltre all’amianto, le Forze Armate corrono rischi per la propria salute dovuti all’uranio impoverito e radiazioni ionizzanti.

Gli appartenenti a queste categorie, che si ammalano sul luogo di lavoro o in caso di infortunio, non rientrano tra i soggetti tutelati dall’INAIL. Invece, nell’ordinamento italiano, è prevista una tutela particolare e diversa rispetto a quella di tutti gli altri lavoratori dipendenti.

Assistenza medica e legale per le Forze Armate

L’Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l’Avvocato Bonanni, forniscono vari servizi di assistenza per tutte le vittime, tra cui coloro che fanno parte delle Forze Armate.

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Le tutele delle Forze Armate in caso di infortunio

Chi appartiene alle Forze Armate, in caso di infortunio, non viene salvaguardato dal TU 1124/1965. Occorre invece far riferimento al Testo Unico delle disposizioni regolamentari in ambito di ordinamento militare (d.p.r. n. 90/2010).

 

Questo documento si articola in diverse sezioni ed esplicita tutte le regole per l’infortunio sul lavoro di Forze Armate e Forze di Polizia.

In questo caso l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro è assolto con una comunicazione inoltrata al Comando dei carabinieri e al servizio di vigilanza. Le comunicazioni o segnalazioni devono essere inviate alla Direzione generale della Sanità militare. Invece, per ogni evento considerato di particolare gravità, si apre un’inchiesta interna condotta da parte delle Forze di Polizia o Forze Armate di competenza, per danni sia a cose sia a persone.

 

È previsto, per gli infortuni sul lavoro, un medico legale interno. Mentre, per gli infortuni extra-lavorativi, entra in gioco il medico legale militare.

 

Inoltre le vittime appartenenti alle Forze Armate che si ammalano durante il servizio hanno diritto al riconoscimento della causa di servizio e allo status di vittima del dovere. In questo modo può ottenere prestazioni assistenziali e previdenziali come l’equo indennizzo e la pensione privilegiata. L’argomento è stato approfondito durante il quinto episodio di ONA TV: “Vittime del dovere: serve maggiore attenzione”.

Infortunio Forze Armate: diritto al risarcimento danni

Le vittime delle Forze Armate che hanno contratto gravi patologie e neoplasie hanno diritto al risarcimento dei danni. In questi casi i militari hanno il diritto di rivolgere all’Amministrazione di appartenenza una domanda per rivendicare il ristoro integrale dei danni subito.

Infatti l’Amministrazione, sebbene abbia il dovere di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, a causa di un comportamento omissivo, ha esposto la vittima a condizioni pericolose per la salute.

 

Per ottenere il risarcimento, la vittima deve dimostrare l’esistenza del nesso causale tra il servizio e la patologia riportata. Se il CTU conferma la responsabilità dell’Amministrazione per la malattia del dipendente, questo avrà diritto ad ottenere il risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo.

 

Per quantificare il risarcimento del danno si fa riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione. Queste prevedono la valutazione in termini percentuali dell’invalidità permanente e dell’inabilità temporanea assoluta.

Infortunio Forze Armate e il VI Reparto

Il VI Reparto contenzioso e affari legali cura l’attività consultiva e il contenzioso davanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile. Si occupa di transazioni, accordi bonari, procedure arbitrali, giudizi di responsabilità amministrativa e contabile. Ricade nei suoi compiti la fase giurisdizionale dei procedimenti per il recupero di danni erariali.

 

Inoltre, nell’attività di coordinamento, traccia gli indirizzi, liquida i danni alle proprietà private, tratta l’infortunistica ordinaria e quella relativa ad attività regolate da accordi internazionali. Infine cura le liquidazioni per risarcimenti danni e per spese per liti imputabili a capitoli di propria competenza.