Vittime del terrorismo. Sono vittime del terrorismo e della criminalità organizzata coloro che subiscono una invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo. Oppure, di eversione dell'ordine democratico o di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416 bis del codice penale.
L'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni tutelano le vittime del terrorismo. Tra queste ultime, sono ricompresi anche quei nostri militari che, purtroppo, hanno subito dei danni in seguito a veri e propri atti di guerra. Come per il caso di Matteo Vanzan, deceduto per difendere il campo dello schieramento italiano a Nassirya.
È possibile ottenere assistenza legale gratuita sia online attraverso lo Sportello Amianto che presso le nostre sedi territoriali. Contatta l'ONA attraverso il form sottostante per una prima consulenza legale gratuita sul riconoscimento di causa di servizio e di Vittime del Terrorismo:
La legge 204/2006 identifica le vittime del terrorismo: i cittadini italiani, stranieri, o apolidi, deceduti o feriti a causa d’atti terroristici, nel territorio nazionale e quelli negli atti terroristici e stragi anche nel territorio extranazionale a partire dal 1° gennaio 1961. Le prestazioni sono erogate anche ai famigliari ivi compresi quelli superstiti.
Sono ricompresi tra le vittime del terrorismo anche le vittime del cd. disastro aereo di Ustica del 1980, la "banda della Uno bianca", e delle azioni criminose compiute sul territorio nazionale. Inoltre, come detto, anche i nostri militari delle missioni all'estero vittima di veri e propri atti di guerra.
Le Vittime del Terrorismo, per essere riconosciute tali:
Possono presentare la domanda per il riconoscimento di Vittima del Terrorismo o della criminalità organizzata per ottenere i relativi benefici:
Tutti i soggetti destinatari dei benefici di Vittima del Terrorismo devono essere estranei alla commissione degli atti terroristici o criminali e agli ambienti delinquenziali.
La domanda di riconoscimento di Vittima del Terrorismo va presentata al Prefetto del luogo in cui si è verificato l'evento o della provincia di residenza dei beneficiari. In caso di residenza all'estero, la domanda va inoltrata tramite l'ufficio consolare, che provvede a trasmetterla, unitamente alla documentazione necessaria, alla prefettura della provincia dove si è verificato l'evento. Vanno contestualmente dichiarate le provvidenze pubbliche o il risarcimento del danno eventualmente già percepiti in ragione delle medesime circostanze e le eventuali opzioni in caso di provvidenze non cumulabili o alternative.
La domanda va presentata entro e non oltre tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Prefetto è tenuto ad esprimere un parere sulla natura delle azioni lesive, sul nesso di causalità tra queste e le lesioni (o decesso) e sugli altri presupposti stabiliti per il conferimento dei benefici. Il parere del Prefetto viene trasmesso al Ministero dell'Interno, unitamente al rapporto e alla documentazione necessaria, e successivamente il Prefetto del luogo di residenza certifica la qualità di caduto a causa di atti di terrorismo.
Le Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata hanno diritto una serie di benefici previdenziali e assistenziali:
La speciale elargizione è l’indennizzo economico una tantum riconosciuto a coloro che sono vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, sia sul territorio nazionale sia internazionale dei quali sono stati vittime cittadini italiani e i loro familiari, anche superstiti.
La L. 206/2004, art. 2, co. 1, ha stabilito che le vittime del terrorismo hanno diritto ai benefici di cui all’art. 2 legge 336/70 (cioè l'incremento del 7,5% della retribuzione pensionabile). L'incremento riguarda sia la liquidazione della misura delle pensioni dirette dell'invalido o, in caso di suo decesso, del coniuge e degli orfani, che dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equivalente (buonuscita, indennità premio di servizio ecc). Hanno diritto a tale maggiorazione pensionistica/previdenziale, anche coloro che sono stati collocati a riposo prima della data di entrata in vigore della L. 206/2004 (26 agosto 2004).
Questo beneficio è riservato anche ai lavoratori del settore privato, con il particolare procedimento di cui alla circolare INPS 113/2005, tenendo conto che la L. 336 è invece riservata ai lavoratori del pubblico impiego. Per i dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007 in luogo del 7,5% e a prescindere da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si deve tener conto della percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale, immediatamente superiore e quella all’atto di pensionamento, se più favorevole, come recita l’art. Art. 2, co.1-bis legge 206/2004.
Tutti coloro che hanno subito invalidità permanente causata da atti di terrorismo, e al coniuge superstite e ai figli, anche se maggiorenni, spetta l’aumento figurativo di 10 anni di anzianità contributiva. Tale aumento figurativo, in mancanza, è erogato ai genitori, anche sui loro trattamenti diretti, per aumentare l’anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto e di ogni altro trattamento equipollente.
Il coniuge e i figli hanno diritto a tale beneficio previdenziale anche se il matrimonio è stato stipulato e i figli sono nati successivamente all’atto terroristico, salvo il caso in cui il beneficio sia stato riconosciuto, precedentemente al matrimonio o alla nascita dei figli, ai genitori della vittima. L’attribuzione della maggiorazione previdenziale deve essere riconosciuta sia ai figli già venuti alla luce sia a coloro che sono nati successivamente.
Il coniuge ha diritto alla maggiorazione se vi era tale rapporto al momento dell’evento, ovvero al coniuge divorziato, ove il divorzio sia successivo all’evento terroristico.
La maggiorazione non può comportare il superamento del massimo dell’anzianità e del valore.
Le vittime del terrorismo che hanno subito un’invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa, hanno diritto alla pensione immediata con la prestazione che si calcola sulla base dell’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto (art. 2 comma 106, lett. a) legge 244/07), maggiorata dai benefici di cui all’art. 2 della legge 336/70.
Questo diritto sussiste anche per coloro che hanno riportato un'invalidità pari o superiore al 25% ed hanno proseguito l'attività lavorativa fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima pensionabile (per il raggiungimento della quale possono essere anche fatti valere i 10 anni di maggiorazione contributiva). I superstiti di vittima del terrorismo che ha riportato invalidità permanente pari o superiore all’80%, prima di tutto il coniuge e i figli minorenni, e quelli maggiorenni se ancora studenti (fino al 26° anno di età), hanno diritto a veder calcolata la pensione di reversibilità sulla base dell’ultima retribuzione integralmente percepita dall'avente diritto e rideterminata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 336/1970 e sull'intera anzianità contributiva accreditata a favore del de cuius, senza alcuna riduzione collegata al reddito del beneficiario (tab. F della legge n. 335/95 - Circ. Inps 122/2007).
Le vittime del terrorismo ed i loro superstiti, a partire dal 1° gennaio 2018, subiscono il superamento del previgente criterio definito della clausola d'oro - previsto dall'art. 7 della legge 206/2004 (Circ. Inps 122/2007). - secondo il quale la pensione dovesse essere adeguata costantemente al trattamento stipendiale corrisposto ai lavoratori in attività che si trovano in posizioni economiche corrispondenti e vi ha sostituito la rivalutazione fissa minima dell’1,25%.
I trattamenti pensionistici delle vittime del terrorismo e dei loro superstiti, sono esenti dall’IRPEF (articolo 3, co. 2 della legge 206/2004).
L'art. 5, co. 4 della legge 206/2004 stabilisce che i familiari aventi diritto alla pensione ai superstiti, abbiano un trattamento di “doppia annualità” della pensione stessa.
Il presupposto è che la vittima primaria sia portatore di un’invalidità non inferiore al 25%. La doppia annualità è attribuita sia a coloro che sono titolari di pensione indiretta sia a coloro che sono titolari di pensione di reversibilità ed è comprensiva della tredicesima mensilità.
I famigliari delle vittime terrorismo hanno, quindi, diritto a 26 trattamenti pensionistici. Tale somma è priva di esenzione fiscale e va quindi considerata nel reddito.
I lavoratori autonomi e i liberi professionisti vittime del terrorismo e coloro che ne sono superstiti, hanno diritto al trattamento, in misura equipollente, con una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91% ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5%, il tutto in un’unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.
Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, che hanno subito un’invalidità permanente e i loro superstiti, hanno diritto alla cosiddetta speciale elargizione, per l’importo massimo di € 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità, per un importo di € 2.000 per ogni punto di invalidità.
Il coniuge (di cittadinanza italiana) o il convivente more uxorio e i parenti a carico entro il secondo grado cittadini italiani, superstiti, possono scegliere l’assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione nella misura pari a 309,87 mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre; a 193,67 mensili, se i destinatari sono quattro o cinque; e in misura pari a 154,94 mensili se i destinatari sono in numero superiore a cinque (art. 5 legge 308/1990).
Le vittime del terrorismo, che hanno subito ferite o lesioni, quale conseguenza dell’atto terroristico, con un grado invalidante non inferiore al 25% e ai loro superstiti (compresi gli orfani maggiorenni), hanno diritto a percepire anche lo speciale assegno vitalizio dell’importo di € 1.033 mensile, con perequazione automatica ai sensi dell’art. 5, co. 3 della legge 204/2006.
L'assegno vitalizio è la provvidenza economica, l’indennizzo continuativo, non reversibile ed esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), perequato annualmente, che è erogato in favore delle vittime del dovere, che abbiano una infermità non inferiore al 25%, e si somma alla speciale elargizione e agli altri trattamenti (pensione, pensione privilegiata, etc.).
L’importo dell’assegno vitalizio è di € 500 mensili anch'esso non reversibile e soggetto a perequazione automatica (Art. 2, legge 407/1998).
Con decorrenza dal 1° gennaio 2014, le prestazioni di cui allo speciale assegno vitalizio e all'assegno vitalizio sono concesse al coniuge e ai figli dell’invalido portatore di una lesione non inferiore al 50% (art. 5, co 3-bis legge 206/2004), anche in caso di matrimonio successivo e di figli nati dopo l’evento terroristico, ad eccezione del caso in cui tali prestazioni siano state erogate all’ex coniuge e ai figli nati da un precedente matrimonio.
Le vittime del terrorismo e i loro superstiti sono altre sì titolari dei seguenti diritti e benefici:
La Vittima del terrorismo o i suoi famigliari in caso di decesso hanno diritto al risarcimento danni. A tal fine l'ONA, con l'Avv. Ezio Bonanni, offre assistenza legale gratuita per:
Per saperne di più:
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, può conferire l'onorificenza di Vittima del terrorismo con la consegna di una medaglia in oro (legge 29 novembre 2007, n. 222 articolo 34 e successivo decreto del Ministro dell'Interno del 6 maggio 2008). Questa onorificenza può essere conferita ai cittadini italiani appartenenti o meno alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato, che per le loro idee e per il loro impegno morale siano stati colpiti dalla eversione armata.
I feriti e i familiari dei deceduti aventi diritto possono presentare domanda per ottenere il riconoscimento alla prefettura di residenza della vittima o direttamente al Ministero dell'Interno, anche tramite l'Osservatorio Nazionale Amianto.
Al termine dell'istruttoria, le istanze sono esaminate dalla Commissione Consultiva istituita presso il Ministero dell'interno.
L'elenco vittime del dovere è riportato nella relativa graduatoria. La graduatoria vittime del dovere è in continuo aggiornamento e consultabile gratuitamente dal sito della Guardia di Finanza.
La causa di servizio è il riconoscimento di una infermità o lesione fisica come dipendente dal lavoro e/o causata dal servizio svolto. È rivolta ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e e del pubblico impiego non privatizzato (Forze di Polizia e Forze Armate). Fino al 31 dicembre 2011, la causa di servizio era estesa a tutti i dipendenti pubblici, ma con la Legge n. 201/2011, la disciplina è stata ristretta ai soli dipendenti delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, delle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico. Queste prestazioni sostituiscono il riconoscimento Inail, la cui disciplina non si applica per questi dipendenti pubblici. Per approfondire:
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