Già nell’immediatezza della loro emissione si è posto il problema della legittimità degli atti di indirizzo ministeriale, poiché sono stati emanati senza alcun accertamento tecnico e il più delle volte in contrasto con quanto in precedenza accertato dagli organi tecnici dell’Inail, e per difetto di competenza, scorretto uso (da parte del Ministero) delle funzioni di indirizzo e di vigilanza sugli enti strumentali (Inail e Inps) e violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione.
Inoltre nella misura in cui disposizione di legge dovessero essere applicate non in favore dei soli aventi diritto, si verrebbe a determinare la illegittimità dei trattamenti liquidati in forza dell’atto di indirizzo dell’organo di controllo.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto[1] ha dichiarato illegittimo e, per l’effetto, annullato uno degli atti di indirizzo rispetto al quale ha potuto formulare il suo giudizio, in seguito al ricorso del datore di lavoro, sul presupposto che ‘l’Autorità emanante nessun conto dà degli elementi introdotti ex novo nel procedimento riaperto su impulso delle organizzazioni sindacali, né spiega sotto quale profilo abbia effettuato un nuovo apprezzamento degli elementi già negativamente valutati nel procedimento pregresso’: l’atto amministrativo è dunque privo di motivazioni, contrario ai principi della trasparenza ed emesso in violazione del principio di partecipazione al procedimento dei soggetti interessati.
Non può non essere rilevato come molti degli atti di indirizzo risultino emessi senza una autonoma istruttoria tecnica che renda comprensibile i motivi per i quali si fosse giunti a conclusioni difformi da quelle degli organi tecnici (CONTARP regionali), anche se il più delle volte questi ultimi risultino smentiti anche dagli accertamenti giudiziari e per il caso portato all’attenzione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, si assiste ad una carenza di ‘specifica motivazione in ordine al rovesciamento di simili conclusioni era doverosa, non fosse altro che per le implicazioni notevoli scaturenti dal riconoscimento dell’esposizione ultradecennale all’amianto dapprima escluso, ed ora, invece, ammesso inopinatamente, a seguito di rinnovato apprezzamento di medesimi elementi prima disponibili’.
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto è stata poi successivamente posta al vaglio del Consiglio di Stato[2], il quale ha concluso che il Giudice di primo grado ha ‘esattamente rilevato come la situazione di esposizione all’amianto per oltre dieci anni è stata indicata dal Ministero quale conclusione pressoché apodittica e non dimostrata’ atteso che non sono ‘in alcun modo spiegate le ragioni della prevalenza delle osservazioni delle organizzazioni sindacali e, soprattutto, non vengono indicati i presupposti di carattere tecnico-istruttorio in base a cui è stata accertata la menzionata esposizione all’amianto’ e considerato che ‘risulta del tutto assente una istruttoria, che avrebbe dovuto coinvolgere anche l’impresa interessata e da cui non si poteva prescindere peraltro in presenza di un precedente accertamento di esito differente’.
[1] Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, 25 maggio 2002, n. 2393, in Foro amministrativo TAR, 2003, 4, p. 1201, nonché in Rassegna giur. Enel, 2004, p. 87, con nota di G. Parrini.
[2] Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 giugno 2007, n. 2974, consultabile in www.ambientelegale.it.
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