Prestazioni per ciechi civili assoluti: tutela legale

Pensione e indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti

Pensione per i ciechi civili assoluti: (art. 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66) importo pari ad € 305,56 per 13 mensilità e pensione per ciechi civili assoluti ricoverati pari ad € 282,55 per 13 mensilità.

Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti:  (art. 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 406), per un importo che nel 2018 è pari ad €915,18 per 12 mensilità (art.2, quinto comma, della legge 21 novembre 1988, n.508).

La legge 31 dicembre 1991, n. 429 ha esteso ai ciechi civili i meccanismi di adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento dei mutilati di guerra, previsti dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342. 

 

Condizioni:

1. essere stato riconosciuto cieco assoluto;

2. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo;

3. è indipendente dall'età;

4. è indipendente dal reddito. 

 

Incompatibilità:

  • L'indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa (art. 1, terzo comma, della legge n. 508).
  • Non è invece compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
  • L'indennità è cumulabile con quella prevista al titolo di invalidità civile totale o di sordomuto.

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