Pensione di inabilità: requisiti e assistenza

Pensione di inabilità. La pensione di inabilità civile (o pensione di inabilità al lavoro) è una prestazione economica che spetta ai lavoratori con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Dal 2013 la pensione di inabilità è liquidata tenendo conto della contribuzione posseduta nell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), nelle forme sostitutive ed esclusive della medesima e nella Gestione Separata, per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi.

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Pensione di inabilità

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Come presentare la domanda di pensione di inabilità

La pensione inabilità lavorativa è una prestazione economica che spetta ai lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti alla Gestione Separata. La pensione di inabilità per invalidità civile  ha decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda pensione di inabilità per invalidità civile. La pensione inabilità lavorativa può essere soggetta a revisione. 

Importo della pensione di inabilità

L’importo pensione di inabilità è determinato con il sistema di calcolo misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) o contributivo, se la vittima lavora dal 31 dicembre 1995.

 

L’anzianità contributiva maturata viene incrementata (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali) dal numero di settimane che vanno tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento di 60 anni di età, sia per le donne sia per gli uomini (sistema contributivo per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012). La rivalutazione annuale dell'assegno inabilità è disciplinata dall'art. 54, comma 12, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo la quale la rivalutazione è calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevato dall'ISTAT.

I requisiti per ottenere la pensione di inabilità

Sono necessari alcuni requisiti pensione di inabilità per ottenerne il riconoscimento. Per ottenere le pensioni di inabilità occorre corrispondere ad alcuni criteri precisi. Pensione inabilità requisiti:

  • riconoscimento di invalidità pari al 100%;
  • reddito annuo personale non superiore a € 16.664,36 (circolare Inps n. 186 del 21.12.2017);
  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
  • cittadinanza italiana / residenza in Italia, o essere straniero con permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998). 

Assegno assistenza personale e continuativa

I beneficiari di pensione di inabilità che non possono deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita possono presentare domanda pensione di inabilità  (o domanda di inabilità al lavoro) per ottenere l'assegno per l'assistenza personale e continuativa. L'assegno per l’assistenza personale e continuativa (assegno inabilità) non è dovuto in caso di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione e non è compatibile con l'assegno mensile dovuto dall'INAIL agli invalidi a titolo di assistenza personale continuativa. Questo assegno viene concesso in misura ridotta a chi fruisce di analoga prestazione erogata da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale, in misura corrispondente all'importo della prestazione stessa, e non è reversibile ai superstiti (importo pensione inabilità). 

Pensione privilegiata di inabilità

Solo gli iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria hanno diritto alla pensione privilegiata di inabilità Inps quando la condizione risulti riconducibile, con nesso diretto di causalità, al servizio prestato dalla vittima nel corso di un rapporto di lavoro sottoposto a obbligo assicurativo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Il diritto alla pensione privilegiata di inabilità (pensioni inabilità) non può essere riconosciuto quando dall'evento inabilitante, derivi il diritto di rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale e assistenziale a carico dello Stato e di altri enti pubblici.

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