Indennità comunicazione per sordomuti. L’indennità di comunicazione per sordi è una prestazione economica rilasciata su richiesta a chi è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante la crescita, indipendentemente dall’età e dalle condizioni reddituali.
Il pagamento della indennità inizia dal mese successivo alla presentazione della domanda, per dodici mensilità, con un importo pari a 256,89 euro mensili (per il 2019).
L'Osservatorio Nazionale Amianto, anche grazie all'Avv. Ezio Bonanni, offre assistenza legale gratuita e consulenze legali gratuite online per ottenere la indennità di comunicazione e la tutela di tutti i diritti degli invalidi civili.
Hanno diritto all’indennita di comunicazione i non udenti, indipendentemente dall'età e dal reddito. Ha inoltre diritto alla prestazione chi in possesso dei seguenti requisiti sanitari e amministrativi:
L’indennità di comunicazione per sordi è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e anche se il richiedente è ricoverato in un istituto (contrariamente a quanto previsto per gli invalidi civili).
L’indennità di comunicazione per sordi è incompatibile con:
L'indennità di comunicazione è cumulabile con le prestazioni concesse a titolo di invalidità civile totale o di cieco civile (soggetti pluriminorati).
Innanzitutto è necessario richiedere al proprio medico di base il rilascio del certificato medico introduttivo. A partire dal 25 giugno 2014, ai minori titolari di indennità di comunicazione che compiono la maggiore età è automaticamente riconosciuta la pensione non riversibile riservata ai maggiorenni non udenti. Non è necessario presentare domanda amministrativa né sono necessari ulteriori accertamenti sanitari.
Al raggiungimento della maggiore età è obbligatorio presentare il modulo AP70 attestante il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla legge. Può essere presentata una nuova domanda se la procedura precedente non è più in corso o, in caso di ricorso giudiziario, se c’è una sentenza definitiva (a partire dal 4 luglio 2009, eccetto per le domande di aggravamento dei malati oncologici).
La domanda va presentata all’INPS online o attraverso l'assistenza gratuita dell'Osservatorio Nazionale Amianto.
L'art. 4, terzo comma, della legge 21 novembre 1988, n. 508, ha stabilito che l'indennità di comunicazione è soggetta, a partire dall'anno 1989, all'adeguamento automatico calcolato con le modalità previste dall'art. 1, secondo comma,della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e cioè mediante l'attribuzione di assegno aggiuntivo annuo risultante dall'applicazione, sull'importo dell'indennità, dell'indice di variazione previsto dall'art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
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