Pensione per i ciechi civili assoluti: (art. 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66) importo pari ad € 305,56 per 13 mensilità e pensione per ciechi civili assoluti ricoverati pari ad € 282,55 per 13 mensilità.
Indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti: (art. 1 della Legge 28 marzo 1968, n. 406), per un importo che nel 2018 è pari ad €915,18 per 12 mensilità (art.2, quinto comma, della legge 21 novembre 1988, n.508).
La legge 31 dicembre 1991, n. 429 ha esteso ai ciechi civili i meccanismi di adeguamento automatico dell'indennità di accompagnamento dei mutilati di guerra, previsti dall'art. 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.
Condizioni:
1. essere stato riconosciuto cieco assoluto;
2. essere cittadino italiano residente in Italia, o essere straniero con un permesso di soggiorno superiore all'anno (Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo;
3. è indipendente dall'età;
4. è indipendente dal reddito.
Incompatibilità:
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