Polizia Penitenziaria. Ci riferiamo specificamente a coloro che svolgono servizio nel sistema carcerario italiano. La Polizia Penitenziaria subisce lo stress, intanto, del rischio Covid. In più, il fatto stesso che mancano molti effettivi. Le condizioni di rischio sono tali per cui, l'ONA ha chiesto che ci siano adeguate tutele. Prima di tutto, preventive e, poi, risarcitorie. Coloro che subiscono degli infortuni, anche per le attività della criminalità, hanno diritto al riconoscimento della causa di servizio. In ogni caso, dello status di vittime del dovere o di vittime del terrorismo.
Gli agenti della Polizia Penitenziaria sono privi della tutela INAIL. Per questi motivi, l'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno chiesto che siano abrogati gli articoli 1 e 4 del Testo Unico 1124/65. Infatti, come detto, l'art. 12 bis del Decreto Legge 11/2009, fa permanere l'originario ordinamento. Per questi motivi, l'ONA chiede che oltre alla tutela previdenziale ordinaria e quella INAIL, ci sia anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Al momento, quindi, la Polizia Penitenziaria, ovvero coloro che prestano servizio nella Polizia Penitenziaria, possono chiedere il riconoscimento di causa di servizio.
Intanto, anche questi lavoratori hanno la tutela dell'art. 13, co. 8, L. 257/1992. Nel caso, invece di danni da amianto, si può chiedere la tutela con i c.d. benefici amianto con l'art. 13, co. 7, L. 257/1992.
Allo stesso modo, per il conseguimento della pensione di inabilità come pensione polizia penitenziaria di cui all'art. 1, co. 250 L. 232/2016:
Nel caso in cui gli agenti di Polizia Penitenziaria subiscano infortuni, ovvero infermità nell'adempimento dei doveri di cui all'art. 1, co. 563, L. 266/05, sussiste il diritto al riconoscimento di vittima del dovere.
Ci sono, poi, tutti gli altri casi di equiparazione a vittima del dovere. In questo caso, si applica l'art. 1, co. 564, L. 266/05, in riferimento alle particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà.
Sono dovuti, quindi, i relativi diritti, e l'ONA è pronta ad assistere tutte le vittime del dovere.
Nel caso in cui, invece, le lesioni siano dovute ad attività del terrorismo e della criminalità organizzata, c'è il relativo, specifico, riconoscimento:
Le prestazioni sono, comunque, identiche, l'unico profilo che rileva è quello relativo agli orfani non a carico. In questo contesto, l'ONA è operativa per ottenere la totale equiparazione.
In caso di malattia professionale ed infortunio, sussiste il diritto al risarcimento danni. Infatti, le prestazioni previdenziali di riconoscimento di causa di servizio e lo status di vittima del dovere o del terrorismo, sono soltanto indennizzi. Quindi, sussiste il diritto al risarcimento anche del c.d. danno differenziale.
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