La pensione privilegiata è corrisposta a chi abbia contratto un'infermità per causa di servizio tra le Forze Armate e Comparto Sicurezza. Infatti, come chiarito dalla Legge Fornero, questo trattamento spetta solo alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Inoltre questa prestazione è definita privilegiata perché non richiede una determinata età anagrafica o il possesso del requisito assicurativo e contributivo.
L'ONA-Osservatorio Nazionale Amianto e il suo presidente, l'Avvocato Bonanni, tutelano tutti coloro che hanno subito infermità, anche letali, sul luogo di lavoro. In particolare, assiste i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni come l’uranio impoverito, il gas radon e l’amianto. Infatti l’asbesto può causare fenomeni infiammatori, come asbestosi, placche e ispessimenti pleurici, e portare allo sviluppo di gravi patologie asbesto correlate, come il mesotelioma. Il suo effetto cancerogeno è confermato anche nell’ultima monografia IARC.
Per questo l’ONA offre servizi di assistenza medica e tutela legale gratuite per tutti i cittadini esposti.
La pensione privilegiata spetta quando si dimostra il nesso causale. In altre parole bisogna che ci sia la riconducibilità dell’infermità allo svolgimento dell’attività lavorativa. Inoltre il presupposto per ottenere la prestazione è che le infermità dipendenti da causa di servizio siano “non suscettibili di miglioramento" (art. 67, comma 1, DPR 1092/1973).
Una volta riconosciuto il nesso causale e la causa di servizio, i benefici previdenziali privilegiati sono attribuiti in base al grado di invalidità. Il DPR 834/1981 prevede due tabelle:
Le forze a ordinamento militare e civile hanno diritto a due tipi di pensionamenti:
Quest’ultima spetta ai militari di truppa e ai graduati che abbiano contratto un’infermità durante il servizio di leva e ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale, che hanno subito una menomazione dell’integrità fisica. Inoltre, in caso di decesso, il trattamento privilegiato risulta reversibile a favore dei superstiti della vittima.
L’iniziativa per avviare il procedimento finalizzato alla liquidazione della pensione privilegiata è d’ufficio. Prende il via alla cessazione dal servizio per inidoneità assoluta e permanente dovuta a infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio. Se l’infermità non è ancora riconosciuta dipendente da causa di servizio, l’iniziativa è a domanda.
La vittima ha cinque anni per presentare la domanda. Il termine diventa dieci anni in caso di parkinsonismo o in caso di invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiomatica (art. 169, comma 1, DPR 1092/1973). Tuttavia, per far sì che la pensione privilegiata competa sin dalla data di cessazione dal servizio, la domanda deve essere presentata entro due anni.
Se l’infermità peggiora, la vittima può in qualsiasi momento chiedere la revisione del provvedimento di concessione per ottenere il passaggio a una categoria superiore e l’eventuale riliquidazione della pensione. La domanda d’aggravamento può essere respinta non più di due volte per la stessa infermità o lesione. È ammessa tuttavia un’ulteriore istanza, trascorsi dieci anni dalla data in cui è stato emesso il terzo provvedimento negativo.
Per presentare la domanda occorre indicare le infermità riportate, allegando tutta la documentazione utile. La documentazione di servizio prevede lo stato di servizio, il memoriale dei servizi prestati, le ore lavorate all’esterno, le dichiarazioni testimoniali e la relazione dell’amministrazione.
Invece la documentazione medica e medico-legale, che certifica il quadro clinico del dipendente, comprende: certificazione nosologica rilasciata dall’ospedale, cartelle cliniche, referti e perizie di parte.
Infine, per ottenere la pensione di privilegio, si effettuano due accertamenti:
La pensione privilegiata equivale all’ultima retribuzione, quando l’invalidità è di prima categoria. Si ridurrà del 10 % per ogni categoria fino all’ottava, quando la pensione sarà equivalente al 30% della retribuzione. Inoltre le pensioni di settima e ottava categoria sono incrementate dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio prestato, qualora si abbiano almeno 5 anni di servizio effettivo, senza aver ancora maturato la pensione minima. Però l’importo della pensione privilegiata così determinata non può superare l’ammontare della pensione normale (44%).
Gli allievi d’accademia che hanno contratto infermità hanno diritto alla pensione stabilita in base al grado che si rivestiva all’atto d’ammissione all’accademia. Per i militari e i graduati di truppa, la pensione viene liquidata in rapporto alla gravità della menomazione subita, senza riferimento alla paga percepita. Invece per i militari “di carriera”, per i primi 3 mesi dalla data di cessazione dall’ufficio, vengono corrisposti gli assegni interi previsti per i pari grado in servizio effettivo, non cumulabili con quelli di quiescenza. Infine con un’anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, la pensione potrà essere liquidata, se più favorevole, nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo (art. 67, 4 comma, DPR 1092/73).
Nel caso di coesistenza di due lesioni delle categorie dalla terza all'ottava, il trattamento di risulta dal cumulo di esse. Qualora le infermità siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria dell'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità. Infine se due o più lesioni sono della prima e seconda categoria, il soggetto ha diritto all’assegno di cumulo.
Cassazione, 26912/2021, in accordo con la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, stabilisce che per chi è beneficiario della pensione privilegiata non è prevista l’esenzione IRPEF. Essa si ha solo in caso di pensione di natura “risarcitoria” come le pensioni di guerra.
A differenza della pensione di guerra di natura risarcitoria, invece, le pensioni privilegiate ordinarie hanno natura “previdenziale”, essendo dirette ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto d’impiego o di servizio.
Chi contrae una malattia professionale ha diritto al riconoscimento della causa di servizio. In seguito si possono richiedere prestazioni aggiuntive come l’equo indennizzo, la pensione privilegiata e il riconoscimento dello status di vittima del dovere.
La qualità di vittima del dovere spetta a coloro che hanno subito infermità in determinate condizioni:
Infatti coloro che fanno parte delle Forze Armate e del Comparto Sicurezza sono esposti a pericoli in molte occasioni. Si approfondiscono i rischi affrontati dai nostri militari nella puntata di ONA TV “Vittime del Dovere: serve maggiore attenzione”.
Inoltre la vittima può ottenere il rimborso delle spese mediche e di degenza e gli assegni accessori, come: