La causa di servizio è la riconducibilità delle infermità allo svolgimento del servizio. Il riconoscimento della causa di servizio da diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata. Nel caso in cui le infermità causa di servizio siano legate a delle missioni, ricomprese nella norma di cui all'art. 1 comma 563 della Legge 266/2005, oppure ad attività in particolari condizioni operative, di cui all'art. 1 lettera c. del DPR 243/2006, e/o art. 1 comma 564 della Legge 266/2005, sussiste anche il diritto del riconoscimento di vittima del dovere.
L'Osservatorio Nazionale Amianto ha istituito il Dipartimento di tutela delle vittime di causa di servizio, per il riconoscimento e/o aggravamento causa di servizio, e assistenza innanzi al Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di malattia per causa di servizio dipendenti pubblici. Tutti coloro che dipendenti pubblici intendono chiedere il riconoscimento di causa di servizio o aggravamento di causa di servizio (domanda causa di servizio) possono rivolgersi all'ONA attraverso lo Sportello Amianto .
La causa di servizio è il riconoscimento causa di servizio, di infermità o di lesioni fisiche, temporanee o permanenti (compresa la morte), contratte a causa del servizio prestato. Questo riconoscimento è previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche delle Forze di polizia (causa di servizio polizia di stato), delle Forze armate, tra cui l'esercito (causa di servizio esercito), la Marina Militare (causa servizio marina militare) e l'aviazione (aeronautica militare). Questi sono i tipi di cause di servizio militari.
La polizia penitenziaria (cause di servizio polizia penitenziaria) o Vigili Del Fuoco (pensione privilegiata Vigili del Fuoco) indicate dalla legge, può dar diritto alle stesse prestazioni. Con il riconoscimento di causa di servizio, si ottiene l'equo indennizzo: è il corrispettivo della Pubblica Amministrazione di quello che nei rapporti di impiego privato è noto come infortunio sul lavoro. Affinché sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio (ambiente, condizioni di lavoro, esposizione a cancerogeni, etc.). Viene riconosciuta la causa di servizio anche in via concausale, ovvero anche se il servizio abbia concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni.
Con il riconoscimento di causa di servizio è possibile ottenere le relative prestazioni economiche, tra cui equo indennizzo e pensione privilegiata.
La malattia causa di servizio per esposizione ad amianto e altri cancerogeni da diritto al riconoscimento della qualità di vittima del dovere.
La Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha lasciato il diritto al riconoscimento causa di servizo solo “per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”, e quindi per:
Per i dipendenti civili dell'amministrazione pubblica rimane comunque garantita la tutela Inail assicurata in alcune fattispecie (art. 127, comma 2, del TU. e del DM 10/10/1985).
In caso la Pubblica amministrazione non proceda d’ufficio per l’accertamento di dipendenza da causa di servizio, la vittima può farne richiesta, anche per ottenere l’invalidità di servizio e l’equo indennizzo causa di servizio e/o la pensione anticipata comparto sicurezza (pensione privilegiata comparto sicurezza). La richiesta va presentata presso l’ufficio o il comando (in caso di causa di servizio militare) presso il quale lavora o presta servizio entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o l’evento dannoso o, comunque, da quando ha preso consapevolezza di essere malato e delle conseguenze invalidanti della patologia.
In caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo la cessazione e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson.
Nella domanda / richiesta di riconoscimento di causa di servizio vanno allegati tutti i documenti medici rilevanti al fine di dimostrare il nesso causale tra il servizio svolto e la lesione subita e va indicato:
Grazie al D.P.R. 461/01 è possibile adire anche la Commissione Medica presso la ASL (ad istanza dell'Amministrazione di appartenenza), oltre alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) anche precedentemente competente. Questi organi devono innanzitutto accertare il nesso causale tra l'attività di servizio e la lesione o infermità subita, anche a titolo di concausa (il rapporto causale o concausale deve dunque essere "efficiente e determinante" - art. 64, D.P.R. 1092/73).
L’amministrazione competente inoltra la domanda alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) competente per territorio che procede visitando la vittima e stabilendo l'idoneità al servizio, l'entità della menomazione e l'ascrivibilità alle categorie di cui al dpr. 834/81 in base alla percentuale del danno, riportate in causa di servizio tabelle. Causa di servizio tabella A comprende le infermità con percentuale di grado invalidante:
Causa di servizio Tabella B contiene infermità e lesioni che comportano una invalidità del 20-10%.
Se la dipendenza viene riconosciuta, si costituisce l’accertamento definitivo.
Il parere espresso dalle commissioni mediche competenti viene poi eventualmente confermato dal Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio e, infine, ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente.
In caso di parere negativo, il decreto potrà essere impugnato dalla vittima in sede giurisdizionale, con il ricorso al Giudice del Lavoro.
Nell’accertamento della sola concausa, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia". A tal fine è necessario che:
La vittima di causa di servizio ha diritto all’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5% oppure all’1,25% se l’invalidità rientra nelle prime sei o nelle ultime due categorie stabilite dalla legge. Gli invalidi per servizio che rientrano nelle prime quattro categorie possono presentare domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, fino al limite massimo di 5 anni.
Il dipendente che ha ottenuto il riconoscimento di causa di servizio ha diritto anche all’equo indennizzo. L’equo indennizzo è una prestazione una tantum corrisposta dal datore di lavoro di entità variabile a seconda della gravità della malattia e alle funzioni e al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda. Per ottenere questa prestazione è necessario presentare una domanda contestuale a quella di causa di servizio entro 6 mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio o dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. In caso di domanda "non tempestiva" viene meno il diritto all' equo indennizzo causa di servizio anche se viene riconosciuta la causa di servizio.
Per ottenere la liquidazione dell’equo indennizzo è necessario che siano accertati:
Se vengono riconosciute le pensioni privilegiate per causa di servizio, l'equo indennizzo viene erogato in forma ridotta. L'equo indennizzo viene invece corrisposto per intero in caso di riconoscimento del solo diritto all'indennità una tantum.
In caso di causa di servizio aggravamento della lesione per la quale è stato concesso l'equo indennizzo (causa di servizio equo indennizzo), è possibile presentare domanda di revisione dell'equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, D.P.R. 461/01) entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento.
Il dipendente pubblico che, a causa della malattia o della lesione subita per fatti di servizio (patologie riconosciute come causa di servizio), diventa inabile assoluto o permanente, ha diritto all’erogazione della pensione per causa di servizio privilegiata, per esempio c'è la pensione privilegiata polizia di stato. La pensione privilegiata comparto sicurezza è erogata a domanda dell'interessato (o degli eredi), che va presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio o entro 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Non ci sono limiti di tempo per la richiesta di pensione privilegiata causa di servizio se si è già fatta richiesta e si è già ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Per la pensione di invalidità rileva la sola condizione fisica di inabilità all'attività lavorativa, mentre per la pensione causa di servizio privilegiata è necessario che l'infermità dipenda dal servizio prestato, quale causa o concausa preponderante per l'insorgere della malattia o della lesione (o della morte).
Causa di servizio pensione privilegiata e la causa di servizio equo indennizzo possono essere quindi ottenuti contemporaneamente.
In caso di riconoscimento di causa di servizio dipendenti pubblici, la vittima ha diritto ad assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria. I dipendenti pubblici dei ministeri mantengono il posto di lavoro fino alla guarigione clinica completa. I dipendenti pubblici della scuola hanno mantengono il posto di lavoro e percepiscono l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesi. I dipendenti degli enti locali, della sanità e degli enti pubblici non economici (parastatali) conservano il posto e percepiscono l'intera retribuzione fino a guarigione avvenuta, a patto che questa avvenga entro 36 mesi.
Cause di servizio tabelle : l'ONA offre assistenza legale e medica gratuita anche per il riconoscimento di Vittima del Dovere.
Le vittime del dovere sono i dipendenti del Ministero della Difesa:
e del comparto sicurezza:
che hanno contratto malattia per causa di servizio permanentemente invalidante o che sono decedute in seguito ad attività di missione e servizio in esposizione ad agenti cancerogeni, patogeni e tossico nocivi. L'amianto è principale fattore di rischio.
L'ONA, grazie all'Avv. Ezio Bonanni, ha ottenuto il riconoscimento di vittima del dovere degli esposti ad amianto appartenenti alle Forze Armate e al comparto sicurezza, con successiva estensione delle maggiori prestazioni dovute alle vittime del terrorismo e il risarcimento danni da parte dell'amministrazione.
Gli appartenenti al personale delle Forze Armate e Comparto Sicurezza che ha contratto un danno per aver svolto il proprio servizio, hanno diritto ad accedere ai benefici causa di servizio.
In caso di decesso, il diritto al risarcimento dei danni subiti (causa di servizio benefici) dalla vittima si trasmette agli eredi, oltre al risarcimento dei danni subiti per la perdita del loro congiunto, che si aggiungono a quelli dovuti per le prestazioni previdenziali. Per approfondire:
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