A riguardo della Legge pensione amianto l'ONA ha istituito il servizio di assistenza legale gratuita (a cura del presidente, Avv. Ezio Bonanni, con il team di avvocati online).
Con questo servizio si assicura la tutela dei diritti di cittadini e i lavoratori esposti e vittime dell’amianto e di altri agenti patogeni e cancerogeni. Infatti, come denuncia l'Avv. Bonanni, presidente dell'ONA, nella sua pubblicazione "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed. 2022", le vittime di malattie asbesto correlate sono in aumento e ancora è diffusa la presenza di asbesto sul nostro territorio.
Infatti i lavoratori esposti ad asbesto hanno diritto al prepensionamento e alle rivalutazioni delle prestazioni pensionistiche in godimento, e in caso di patologia asbesto-correlata la rendita Inail e risarcimento danni.
L'ONA con il suo pool di legali coordinato dall'Avv. Ezio Bonanni assiste tutti coloro che ne richiedano l'intervento e che vogliano ottenere la pensione amianto. È sufficiente contattare il numero verde per avere assistenza legale gratuita oppure compilare il modulo in basso.
Contatta l'ONA attraverso il form sottostante per una prima consulenza legale gratuita su come ottenere i benefici contributivi per esposizione amianto (rivalutazione pensione INPS, prepensionamento per malattia, rivalutazioni rendite INAIL).
L'INPS eroga le prestazioni pensionistiche in base alla gestione e al fondo di appartenenza dei lavoratori iscritti. Importanti anche i requisiti prepensionamento ed anagrafici previsti dalla legge pensioni.
Nel corso degli ultimi anni, sono state approvate nuove leggi pensioni con alcune modifiche legge pensioni. Con il cambiamento del sistema pensionistico attraverso la modifica legge pensione, tranne per il comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico (vigili del fuoco del settore operativo e aeronavale).
Le ultime pensioni amianto news riguardano la nota pensione "quota 100". La pensione "quota 100 " è la prestazione economica che l'inps eroga a domanda dei lavoratori dipendenti ed autonomi che maturano i requisiti di legge sulla pensione con la quota 100 nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021.
La prestazione pensionistica spetta ai lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) che comprende il fondo pensioni lavoratori dipendenti e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e le forme sostitutive ed esclusive che gestisce l'INPS, e ai lavoratori iscritti alla gestione separata.
Con la nuova pensioni legge sulla quota 100 il governo giallo verde ha riformato la legge Fornero, con il prepensionamento. La riforma legge pensioni, la riforma legge Fornero si aggiunge alla maggiorazione contributiva per esposizione amianto, che consistono in maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5, utili per la pensione anticipata per malattia e la rivalutazione della posizione contributiva. I benefici contributivi per esposizione ad amianto si articolano in diverse fattispecie:
Il Ministero del Lavoro ha emanato gli atti di indirizzo ministeriali diretti all'INAIL per il rilascio della certificazione di esposizione amianto, utile ad ottenere dall'INPS la rivalutazione amianto, per raggiungimento requisiti prepensionamento, anche con quota 100, e in caso di riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata, con il pensionamento per malattia. Il prepensionamento per patologia presuppone sia il prolungamento del periodo contributivo con il coefficiente pensione 1,5, ex art. 13, co. 7, legge 257 del 1992, sia con nuova legge pensioni con l'art. 1, co. 250, legge 232 del 2016.
Nel caso di insorgenza di malattie asbesto correlate, riconosciute dall'INAIL, con la riforma legge pensioni sussiste il diritto alla moltiplicazione delle contribuzioni per il periodo di esposizione con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente diritto a pensione e per aumentare l'entità dei ratei della pensione amianto (art. 13 comma 7 Legge 257/1992).
Coloro che, per esposizione alle polveri e fibre asbesto si sono ammalati di mesotelioma, tumore del polmone ed asbestosi, riconosciute dall'INAIL come malattie professionali, hanno diritto, nel caso in cui con l'accredito delle maggiorazione amianto con l'articolo 13 comma 7 di leggi amianto 257 del 1992, non avessero maturato i contributi amianto necessari per il prepensionamento amianto, ad ottenere comunque ed immediatamente il diritto alla pensione con l'art. 1 comma 250 Legge 232/2016.
Il coefficiente di maggiorazione amianto, per chi ancora non è stato colpito da malattia professionale asbesto correlata, è stato ridotto da 1,5 a 1,25, utile ai soli fini della rivalutazione della prestazione, senza prepensionamento per amianto (art. 47 co. 1 della L. 326 del 2003), nel caso in cui non si applichi ancora la precedente e più favorevole amianto normativa pensione e tralasciando quindi le nuove normative pensioni, e con l’onere di depositare la domanda di certificazione all’INAIL entro il 15.06.2005, pena la decadenza.
In più secondo le nuove leggi sulle pensioni bisogna dimostrare il superamento dell'esposizione a una soglia maggiore alle 100 fibre/litro di polveri e fibre di asbesto, nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni, in caso contrario non si può accedere ai benefici contributivi amianto con la legge per pensione (art. 13, co. 8, legge amianto 257 del 1992, legge sull amianto modificata con l'art. 47 della legge 326 del 2003).
Per quanto riguarda le ultime notizie amianto INAIL, il riconoscimento INAIL di malattia professionale asbesto correlata dà diritto al lavoratore alla rivalutazione dell'intero periodo di lavoro di esposizione ad asbesto, con il coefficiente pensione 1,5, valido a determinare l'anticipazione della maturazione del diritto a pensione, per un periodo pari al 50% di quello di esposizione.
Inoltre permette di rivalutare le settimane contributive per pensione prestazione pensionistica, eventualmente già in godimento, con il 50% del valore della contribuzione, con conseguente aumento dell'entità dei ratei mensili della pensione (senza onere della prova di esposizione qualificata per oltre 10 anni, senza decadenza per mancato deposito domanda amianto Inail, e sempre con il coefficiente di 1,5, utile per il pensionamento anticipato).
L'art. 13, comma 7, Legge prepensionamento 257/1992 tratta dell'anticipo pensione per malattia: “Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori, che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5".
Per approfondire sulla pensione anticipata amianto per malattia:
Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di una di queste tre patologie, e grazie alla nuova legge pensioni, sempre e comunque, i lavoratori esposti amianto vittime di patologie asbesto correlate, che hanno ottenuto dall'INAIL oppure dal loro ente di previdenza, il riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata, tra cui il mesotelioma, il cancro del polmone e l'asbestosi, e in forza di una recente modifica legge pensione, anche di altre infermità, hanno diritto alla pensione di invalidità immediata sulla base della Legge sulla pensione 222/1984, senza che sia necessario però il grado invalidante minimo.
È quindi sufficiente il riconoscimento di una di queste tre patologie per ottenere l'immediato pensionamento (art. 1 comma 250 L. 232/2016). Per approfondimenti su pensione news e il rapporto tra amianto e pensione:
Gli esposti amianto per motivi lavorativi che sono sani hanno diritto, in ogni caso, al calcolo rivalutazione contributiva amianto sempre con il 50%, per maturare anticipatamente il diritto prepensionamento amianto e per rivalutare le prestazioni, ex art. 13, comma 8, Legge 257/1992.
“Per i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione gestita dall'INAIL e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5”.
Successivamente, con l'art. 47 della Legge 326/2003, il beneficio è stato ridotto al coefficiente 1,25, valido solo per l'entità della prestazione e non più per maturare anticipatamente il diritto a pensione.
L'art.47 della legge per pensione 326/2003 (una delle leggi sulle pensioni), ha ridotto il coefficiente e codificato il limite di soglia.
Con l'art. 47 L. 326/2003, il Legislatore ha imposto l'onere della domanda all'INAIL entro il 15.06.2005. Molti lavoratori esposti ad asbesto ne erano inconsapevoli, altri non sono stati informati dell'onere di deposito della domanda all'INAIL entro il 15.06.2005, ed è per queste ragioni che, in molti, non hanno depositato questa domanda con il rischio di decadenza, e cioè del venir meno del diritto per inadempimento dell'onere del deposito della domanda INAIL.
Recentemente, però, l'Avv. Bonanni ha ottenuto dei passi avanti per garantire il diritto ai benefici contributivi a tutti i lavoratori. La sentenza 2243/2023 della Corte di Cassazione ha infatti riconosciuto ai lavoratori del cantiere navale Posillipo di Sabaudia (Latina) il prepensionamento e la rivalutazione dei ratei, anche a coloro che hanno presentato la domanda dopo il 15 giugno 2005. Questa decisione annulla quella del Tribunale di Latina, avallata anche in Appello.
I lavoratori esposti ad asbesto che, fortunatamente, sono privi di patologie o di danni provocati dalla fibra killer, nel caso in cui abbiano lavorato più di 10 anni in esposizione a polveri e fibre di asbesto in concentrazioni superiori alle 100 ff/ll, alla data del 02.10.2003, abbiano già maturato il diritto a pensioni anticipate per malattia per effetto delle maggiorazioni contributive (37 anni di contribuzione), oppure hanno presentato la domanda prima del 02.10.2003, oppure negli altri casi stabiliti dalle pensioni legge, hanno diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5.
È utile per pensione anticipata per malattia e per la ricostituzione della posizione contributiva, con la rivalutazione o la riliquidazione della prestazione pensionistica eventualmente già in godimento e l'adeguamento dell'entità dei ratei, e al pagamento delle differenze su quelli medio tempore maturati.
A stabilirlo è lo stesso art. 47 della L. 326/2003, che con le modifiche legge pensioni ha ridotto il benefici di legge al coefficiente 1,25, per coloro ai quali non si applica la precedente normativa per procedere con l'applicazione delle nuove normative pensioni e per di più imposto regole sulla decadenza, come è di palmare evidenza dal testo normativo, nel quale è inserito l'art. 47, co. 6 bis, L. 326/2003, cui ha fatto eco, successivamente, l'art. 3, co. 132, L. 350/2003.
Nel caso in cui l'INPS dovesse eccepire la decadenza dal beneficio contributivo per esposizione asbesto per mancato deposito della domanda di certificazione benefici contributivi entro il termine del 15.06.2005, per ottenere il rigetto di questa eccezione di decadenza, è sufficiente dimostrare che alla data del 02.10.2003, l'avente diritto ai benefici avesse già maturato il diritto a pensione anche per effetto della rivalutazione con il coefficiente 1,5 dell'intero periodo contributivo per esposizione o di aver inoltrato tale domanda prima del 02.10.2003
I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.
Sono salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità o che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Sia prima che dopo la riforma normativa, i lavoratori esposti all'amianto devono dimostrare l'esposizione professionale asbesto in concentrazioni di polveri e fibre superiori alla soglia delle 100 ff/l nella media delle 8 ore lavorative, per ogni anno e per oltre 10 anni.
Con riferimento alla categoria pensione marittimi e di altri lavoratori, che sono stati esposti ad asbesto, e che hanno quindi diritto alla rivalutazione del periodo contributivo ai fini della pensione per malattia, e della ricostituzione della posizione contributiva e previdenziale, e liquidazione o riliquidazione della prestazione pensionistica eventualmente in godimento, l'INPS ha eccepito il divieto di cumulo.
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 47, co. 6 ter della L. 326/2003: "I soggetti cui sono stati estesi i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento o l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del decreto".
Con questa eccezione, l'INPS è riuscita a ottenere il rigetto delle domande di rivalutazione della posizione contributiva, e l'accredito delle maggiorazioni contributive per i lavoratori esposti all'amianto. Queste eccezioni sono prive di pregio giuridico, perchè per quanto riguarda le pensioni marittimi, come per altre categorie di lavoratori esposti asbesto, non si applica il divieto di cumulo e quindi debbono essere riconosciute le maggiorazioni contributive.
In alcuni casi, i lavoratori esposti che hanno ottenuto l'accredito delle maggiorazioni contributive grazie all'art. 13, co. 8, L. 257/92, hanno dovuto subire, nei successivi gradi di giudizio, la modifica delle statuizioni di primo grado, e quindi in alcuni casi, la riforma della sentenza originariamente positiva, con il rigetto delle domande di accredito delle maggiorazioni contributive per il prepensionamento (secondo le nuove leggi sulle pensioni).
In questi casi, l'INPS, se ha accreditato delle somme per effetto delle maggiorazioni contributive in seguito a pronunce giudiziali di condanna, che poi sono state riformate nei gradi successivi, chiede la restituzione delle somme.
In questi casi, è necessario far valere quanto stabilito dall'art. 47, co. 6 quinques, della nuova legge per la pensione 326/2003, che stabilisce testualmente: "In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalle legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Per approfondire, consulta:
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