Guida per pensione amianto: cos'è e il ruolo dell'INAIL

L'Osservatorio Nazionale Amianto - ONA e l'Avv. Ezio Bonanni guidano i lavoratori nella tutela dei loro diritti previdenziali creando una guida per pensione amianto. In particolare, grazie all'accredito dei contributi amianto, si può ottenere il prepensionamento amianto. In più, con questi contributi si può ottenere una maggiorazione dell'entità dei ratei. 

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Guida per pensione amianto: cos'è e il ruolo dell'INAIL

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Amianto: le pensioni e gli altri diritti

guida pensione amianto

I benefici contributivi amianto per la pensione amianto si distinguono in diverse fattispecie. Prima di tutto, i benefici contributivi per esposizione ad amianto senza malattia. Poi, ci sono quelli accreditati a coloro che, purtroppo, hanno subito dei danni biologici amianto. Infatti, va osservato che la semplice e sola esposizione, è già, di per sé, dannosa per la salute umana.

 

Ciò è stato già ribadito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 5/2000, a fronte della quale l'Avv. Ezio Bonanni ha attivato la tutela per i lavoratori esposti. 

 

Quindi, questa sentenza è il punto di partenza di questa guida pensione amianto, che fornisce la prima base per la tutela legale. In ogni caso, l'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni, assicurano il servizio di assistenza legale online, per la tutela dei diritti alla pensione amianto. Sono passati, ormai, più di 21 anni dall'inizio delle prime azioni legali e i risultati ottenuti sono stati significativi.

Guida per pensione amianto: limiti per le vittime

Nel tempo, sono stati frapposti dei limiti. In particolare, le soglie superiori alle 100 ff/ll, in seguito le limitazioni dell'art. 47, L. 326/03. Per tali motivi, quindi, l'Avv. Ezio Bonanni raccomanda di eseguire la sorveglianza sanitaria. In questo modo, è possibile, intanto, verificare se le fibre hanno provocato danni alla salute e, quindi, attivare la tutela sanitaria.

 

In secondo luogo, ottenere la tutela previdenziale, innanzitutto con l'indennizzo INAIL delle malattie asbesto correlate, alcune delle quali sono inserite nelle tabelle. Tale riconoscimento dà diritto anche alle maggiorazioni contributive di cui all'art. 13, co. 7, L. 257/1992.

Specificità dei benefici ex art. 13 comma 8 Legge 257/1992

Per i benefici amianto sussistono diverse fattispecie. In questa guida pensione amianto, l'aspetto peculiare è più tecnico. Ci sono gli approfondimenti relativi alla prova dell'esposizione qualificata. Questa guida pensione amianto è, quindi, l'approfondimento tecnico per la prova processuale dell'esposizione qualificata. In più, fornisce indicazioni sul ruolo della prova testimoniale e della prova tecnica.

 

In precedenza, abbiamo rimarcato come per le malattie asbesto correlate, che in Italia continuano a mietere più di 6.000 morti ogni anno, deve essere attivato il percorso INAIL e, poi, quello INPS. In questo modo, si può ottenere l'accredito delle maggiorazioni contributive con moltiplicazione del periodo di esposizione con il coefficiente 1,5.

 

Tuttavia, in molti casi, per fortuna, le polveri e fibre di amianto non si traducono in un danno biologico, cioè, in una malattia professionale. In questi casi, la tutela è quella dell'art. 13, co. 8, L. 257/92 e occorre aver assolto alcuni oneri:

  • domanda all'INAIL entro il 15.06.2005, tranne alcune eccezioni (art. 47, co. 6bis, L. 326/03 e art. 3, co. 132, L. 350/03);
  • prova della esposizione eccedente le 100 ff/ll nelle 8h lavorative per oltre 10 anni.

 

Certificazione di esposizione ad amianto

Occorre procedere in via amministrativa per ottenere la certificazione di esposizione ad amianto oltre le 100 ff/ll nella media delle 8h lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni. La guida pensioni ONA è fondamentale per districarsi nella burocrazia. A maggior ragione, nel caso dei benifici senza malattia per i quali sono stati introdotti molti ostacoli. Infatti, con l'art. 47, L. 326/03 è stata introdotta la decadenza.

 

Quindi, la guida pensioni ONA è molto importante. In questo modo c'è una base che è indispensabile con riferimento all'azione legale e al prodromico procedimento amministrativo. 

 

La prova dell'esposizione oltre la soglia delle 100 ff/ll

Uno dei requisiti essenziali per poter ottenere il riconoscimento dell'esposizione ad amianto utile per i benefici contributivi, è l'esposizione qualificata. Si tratta della esposizione superiore alle 100 ff/ll nella media delle 8h lavorative per ogni anno e per oltre 10 anni. Questo requisito non era contemplato nell'art. 13, co. 8, L. 257/92. 

 

Tuttavia, è stato introdotto nella interpretazione giurisprudenziale a partire da Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 4913/2001. In sostanza, la Corte ha stabilito che, in questi casi, per ottenere il beneficio amianto occorre l'esposizione qualificata, cioè quella superiore alle 100 ff/ll per più di 10 anni. Infatti, secondo la Corte, solo con tale livello espositivo sussisterebbe una condizione di lesione per esposizione. In ciò, peraltro, contraddicendo al dato scientifico (monografia IARC), e alla stessa legislazione comunitaria.

 

Limite di soglia d'esposizione: la normativa

Ciò è ribadito nella direttiva n. 477/83/CEE e direttiva n. 148/2009/CE. Tuttavia, con l'art. 47, L. 326/03 tale principio è stato modificato. Infatti, nell'art. 47, co. 3, L. 326/03: “Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno".

 

Come chiarito nel proseguo della norma, tale limite non si applica per il caso di benefici amianto con l'art. 13, co. 7, L. 257/92. Infatti: "I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al punto decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”. 

Come dimostrare l'esposizione qualificata amianto

La prova dell'esposizione qualificata è molto complicata. Infatti, quasi mai sono stati eseguiti dei monitoraggi, e le condizioni lavorative sono, ormai, modificate rispetto ai decenni precedenti. Per tali motivi, la prova non può che essere presuntiva.

 

Per tali motivi, va valorizzato, intanto, il dato epidemiologico (Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16119 del 2015; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 9192 del 2012; Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 6543 del 2017). Quindi, assumono rilievo i dati del VII Rapporto Mesoteliomi e, comunque, i dati relativi al numero delle malattie riconosciute.

 

Oltre al dato epidemiologico, l'accertamento presuntivo può essere eseguito con l'uso della banca dati (Amyant INAIL) e con l'utilizzo dell'algoritmo E= Σ(cᵢ * hᵢ)/hannoInfatti, la stessa INAIL ha utilizzato il metodo di calcolo dell'ente tedesco Hauptverband der Berufsgenossenschaften.

 

Si tratta di un sistema complesso che presuppone l'indicazione delle mansioni e dei tempi. Il giudizio sul superamento dell'esposizione deve essere assunto sempre su base presuntiva. 

 

Dati epidemiologici e sorveglianza sanitaria

Poi rilevano i dati biologici, coerenti con alcuni accertamenti eseguiti in sede di sorveglianza sanitaria. In particolare, esame TC torace ed addome, piuttosto che il BAL. Infatti, con questo esame, anche in assenza di fibrosi, si misura sul liquido residuo il numero di fibre. Quindi, se per ogni centimetro cubo l'entità delle fibre è superiore a un certo limite, si può concludere che vi è la prova dell'esposizione oltre le 100 ff/ll. 

 

Si deve tener conto che, laddove ci sia stata elevata esposizione, nella maggioranza dei casi, insorgono placche ed ispessimenti pleurici. In questi casi, va attivata subito la procedura INAIL per il riconoscimento della malattia asbesto e, quindi, ottenere il certificato di esposizione art. 13, co. 7, L. 257/92. In questo modo, si ottiene l'accredito delle maggiorazioni amianto con l'art. 13, co. 7, L. 257/92, il che supera ogni problema di prova di esposizione qualificata ed ultradecennale. 

Decadenza e mancato deposito della domanda all'INAIL

In alcuni casi non era necessario dover depositare la domanda all'INAIL entro il 15.06.2005, e questi casi sono stati stabiliti espressamente dall'art. 47 comma 6 bis, Legge 326/2003 e dall'art. 3 comma 132, Legge 350/2003. Queste norme sono molto importanti perché evitano la dichiarazione di decadenza e permettono di ottenere i benefici amianto. 

 

Recentemente l'Avv. Bonanni è riuscito a far ottenere i propri diritti ad alcuni lavoratori del cantiere navale Posillipo, di Sabaudia (Latina). La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza 2243/2023, ha stabilito infatti la non applicabilità della decadenza del 15.06.2005 e che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL. 

 

Approfondisci su: 

Pensione amianto: come evitare la decadenza triennale

La giurisprudenza ha creato un ulteriore ostacolo all'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto. Le maggiorazioni amianto sono sottoposte alla decadenza triennale in base all'art. 47 DPR 639/1970. 

 

Approfondisci sulla specifica voce: Decadenza ex art. 47 DPR 639/1970

Il ruolo dell'INAIL e delle CONTARP regionali

Secondo la guida pensioni ONA i livelli espositivi a polveri e fibre di amianto sono accertati dall'INAIL attraverso le CONTARP regionali. In quasi tutti i casi, le domande di esposizione ad amianto presentate dai lavoratori per ottenere la certificazione di esposizione da esibire all'INPS, sulla base di quanto stabilito dall'art. 47, comma 5, Legge 326/2003 e del D.M. 27.10.2004, hanno dato un esito negativo: rigetto, rendendo quindi necessaria l'azione giudiziaria.

Rilascio della certificazione di esposizione amianto

L’art. 2 del D.M. 27.10.2004 ha stabilito i criteri per il rilascio delle certificazioni di esposizione (10 anni a concentrazioni superiori alle 100 ff/l): “in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre litro come valore medio su otto ore al giorno”, con uno specifico riferimento alla:

  • coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;
  • produzione di manufatti contenenti amianto;
  • fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti o di manufatti contenenti amianto;
  • coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di strutture, impianti, edifici o macchinari;
  • demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture, impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;
  • movimentazione, manipolazione e utilizzo di amianto o di manufatti contenenti amianto;
  • distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti amianto;
  • raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti amianto

L’art. 3, al comma 7, precisa che l’INAIL si deve avvalere dei “dati delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, delle informazioni tecniche ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe, nonché di ogni altra documentazione e conoscenza utile a formulare un giudizio sull’esposizione all’amianto fondato su criteri di ragionevole verosimiglianza”. 

Guida pensione amianto ONA: circolare INAIL n° 90 del 2004

L'INAIL, con la Circolare  n° 90 del 29.12.2004, ha stabilito che “la durata e l’intensità dell’esposizione sono accertate dalle CONTARP regionali, che, ai sensi dell’art. 3 comma 7, potranno formulare giudizi fondati su ragionevole verosimiglianza utilizzando non solo le indagini mirate di igiene industriali – laddove esistenti – ma anche i dati della letteratura scientifica, le informazioni ricavabili da situazioni lavorative con caratteristiche analoghe e ogni altra documentazione e conoscenza utile.

 

L'istruttoria, anche in materia di riconoscimento della natura professionale delle patologie, ha valorizzato il giudizio probabilistico fondato “su criteri di ragionevole verosimiglianza” sulla base della "tipologia delle relazioni svolte”, dell'ambiente di lavoro e con l’utilizzo “delle indagini mirate di igiene industriale, di quelli della letteratura scientifica, informazioni tecniche, ricavabili da situazioni di lavoro con caratteristiche analoghe”. 

Esposizione qualificata: sufficiente la prova del rischio

Questi criteri sono i medesimi dettati dalla giurisprudenza di merito, e confermati dalla Corte di Cassazione, cioè ciò che rileva è un accertamento su base presuntiva che, anche in base alla pericolosità dell'ambiente lavorativo, permette di formulare un giudizio di superamento della soglia delle 100 ff/l  nella media delle 8 ore di lavoro per oltre 10 anni.

 

Il giudizio è presuntivo e si fonda sul rischio morbigeno, sulla base del criterio proprio dettato dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la Sentenza n.16119 dell’01.08.2005. Infatti, secondo la Corte è sufficiente un “margine di approssimazione di ampiezza tale da fugare mediante un rilevante grado di probabilità circa il superamento della soglia massima di tollerabilità riferito anche un’esposizione della durata di pochi minuti al giorno risultata gravemente nociva”.

Termine finale e diritto ai benefici per esposizione

Quanto al termine finale di esposizione, la Corte di Cassazione precisa che “la campagna mirata alla dismissione dell’uso dell’amianto nelle attività lavorative, intrapresa dalle autorità sanitarie, non costituisce prova della avvenuta riduzione della concentrazione delle fibre di amianto al di sotto del limite fissato dalla legge 277 del 1991 art. 24 comma 3 (100 fibre/litro per un periodo di otto ore) in mancanza di prova della adozione da parte della società di concrete misure protettive o di modificazioni delle concrete modalità di lavoro dell’assicurato”  (Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, Sentenza n. 441 del 12.01.06). 

 

Consegue l'affermazione del diritto alla rivalutazione dell’intero periodo lavorativo con il coefficiente 1,5, fino al giorno della integrale bonifica, ex art. 13 comma 8 legge 257/92. Per il calcolo rivalutazione contributiva amianto dunque è sufficiente “la semplice verosimiglianza di quel superamento, la probabilità che quella soglia esista anche soltanto nell’ambiente”.

 

Non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell’esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell’ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità” (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16119/2005). 

Esposizione qualificata: irrilevanza della mansione

La mansione e la categoria merceologica e produttiva e la titolarità del rapporto di lavoro non rilevano, in quanto è decisivo in ordine alla esposizione. Infatti, la condizione di rischio può essere dovuta anche ad esposizioni indirette e per contaminazione dell'ambiente di lavoro. 

 

Quindi, occorre tener conto di tutto l'ambiente lavorativo e, quindi, anche delle esposizioni indirette per effetto della violazione di regole cautelari. Secondo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza n. 10114 dell’11.07.2002 "è esposto al rischio non solo l’operaio che è addetto o a contatto con le lavorazioni che utilizzano amianto, ma anche chi (a qualunque categoria lavorativa appartenga) svolga la sua attività in ambienti nei quali vi sia comunque diffusione e concentrazione di amianto, addetto o meno a specifiche lavorazioni all’amianto”.

Il calcolo per il superamento della soglia delle 100 ff/ll

Per la determinazione dell’entità dell’esposizione a polveri e fibre di amianto è prassi consolidata e universalmente riconosciuta fare riferimento al Database Amyant INAIL, che riporta i valori per ogni singola attività. In più, è importante anche l'utilizzo dell'algoritmo di calcolo dell’Ente tedesco Hauptferband der Berufgenossenschaften. Tuttavia, il risultato dell'algoritmo dell'Ente tedesco risulta approssimativo poiché è influenzato dai dati di partenza, come i tempi delle varie attività nella giornata e nella settimana lavorativa.

 

Il calcolo della concentrazione media annuale delle fibre di amianto, come valore medio di 8 ore al giorno, necessario per l’identificazione dell’esposizione nel caso di attività previste può essere dunque effettuato sulla base di questo criterio. 

 

Come si calcola il livello di esposizione ad amianto?

In Germania, nel 1993, l’Hauptferband der Berufgenossenschaften ha assunto come punto di partenza il turno giornaliero. Quindi, questo turno ha una durata di 8 ore, con 240 giornate lavorative per ogni anno. In questo modo, può essere elaborato il calcolo con la formula: F x t x 5,21 x 10-4 fibre cm-3.

 

F sta per concentrazione delle fibre (secondo la banca dati Amyant). In più, t indica il tempo di esposizione in ore (per esposizioni giornaliere di pochi minuti va posta la durata, dell’esposizione pari a 1/8 di giornata. Invece, per esposizioni settimanali più occasionali - per pochi minuti non tutti i giorni - va posta pari a 1/16 di ogni giornata lavorativa) 5,21 x 10-4 = 1 h lavorativa/1 anno lavorativo = 1/(8 x 240) = 1/1920.

 

Se per effetto del calcolo si ottiene un valore pari o superiore a 0,1 fibre cm-3, il lavoratore viene considerato esposto all’amianto e l’INAIL può rilasciare il certificato di esposizione. Questo criterio di calcolo viene solitamente eseguito anche dai CTU incaricati di svolgere la consulenza tecnica e di formulare il relativo giudizio utile per affermare o negare il diritto.

Pensione amianto: percorso giudiziario

Nel caso in cui l’INAIL non rilasci il certificato di esposizione qualificata, l’avente diritto, dopo aver inoltrato la domanda di riconoscimento anche all’ente presso il quale è assicurato ai fini dell’erogazione della pensione, e decorsi i 120 giorni, e anche prima in caso di rigetto, deve inoltrare il ricorso al Comitato Provinciale dell’ente.

 

Qualora non venisse accreditata la maggiorazione contributiva, il soggetto dovrà ricorrere al Giudice del Lavoro per ottenerne la condanna al riconoscimento del diritto e all’accredito della contribuzione aggiuntiva. Ai fini della tutela giurisdizionale del diritto, oltre agli oneri di deduzione specifica (art. 414 c.p.c.), è indispensabile l’ammissione e l’espletamento della CTU tecnico-ambientale che assume anche una funzione percipiente, tenendo conto anche della natura previdenziale della controversia. Tale misura è utile al fine di permettere al Giudice la definizione del giudizio fondato sulla rilevante probabilità circa la presunzione del superamento della soglia di esposizione delle 100 fibre/litro nell’ambiente di lavoro per oltre 10 anni.

 

L’accertamento di questa situazione di fatto è rilevabile solo con il ricorso a determinate cognizioni, oltre che di valutazione tecnica dei rilievi documentali e probatori in atti (Cassazione, Sezione Lavoro, 30.01.03 n. 1512; Cassazione, Sezione Lavoro, 23.04.04 n. 771). Tra questi è compresa la prova testimoniale (Cassazione, Sezione Lavoro, 20.01.09 n. 1392), prevista dall’art. 445 c.p.c., la cui mancata ammissione si traduce in una violazione di legge, oltre che nel difetto di motivazione.

Testimoni e CTU: così si prova l'esposizione

Riguardo alle varie censure formulate assume particolare rilievo, sotto il profilo della insufficienza e illogicità della motivazione, la mancata valutazione del parere espresso dall’organo tecnico dell’INAIL CONTARP, che avrebbe ritenuto esposti all’amianto i lavoratori facenti parte della squadra operativa addetta alle varie operazioni con mansioni strettamente connesse con l’utilizzazione dell’amianto.

 

Quanto alla valutazione, ai fini specifici della complessa questione tecnica oggetto di causa, degli elementi desumibili da tale attestazione, così come del resto degli elementi offerti dalle deposizioni richiamate nella motivazione della Sentenza. Deve osservarsi che il Giudice di merito ben può ricorrere all’ausilio di un consulente tecnico, così come, nel caso in cui non siano stati chieste ai testimoni le specificazioni ritenute necessarie ai fini del decidere, può disporre il loro nuovo esame”. Ciò è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 1392 del 2009.

 

Il consulente tecnico è descritto come figura chiave anche dall'art. 445 c.p.c.. In più, è rilevante Cass., sez. lav., n. 6543/2017, che ribadisce come la CTU sia fondamentale ai fini di accertare il superamento, o meno, della soglia di esposizione. 

Pensione amianto: legittimazione passiva dell'INPS

È opportuno precisare, inoltre, la posizione di legittimato passivo nei giudizi finalizzati ad ottenere l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto. È soltanto l’ente presso il quale il lavoratore è assicurato, come quanto stabilito dalla Corte di Appello di Cagliari, con la Sentenza n. 598/05:  

 

Il soggetto legittimato passivo in questo genere di controversie è l’INPS poiché la competenza dell’INAIL è circoscritta alla fase amministrativa degli accertamenti, ma il soggetto titolare del rapporto, dal lato passivo, è l’INPS, tenuto alla prestazione qualora venga accertato il diritto azionato.

 

L’unico soggetto legittimato a stare in giudizio è l’ente previdenziale, che è il solo soggetto tenuto ad operare la rivalutazione. Se pure l’istituto assicurativo sia intervenuto nel procedimento amministrativo per attestare, quale soggetto fornito di specifica competenza tecnica, l’esposizione al rischio del lavoratore, ciò non comporta che il relativo accertamento assuma carattere pregiudiziale e vincolante e valga a far assumere allo stesso istituto la veste di soggetto passivo della domanda del lavoratore (Cass. 8937/02; Cass. 6659/03).

 

Pertanto, la sentenza n. 8937/02 assume un'importanza rilevante per il riconoscimento dell’unico legittimato passivo come l’ente titolare della posizione assicurativa, senza che eguale legittimazione sussista nei confronti dell’INAIL. Così, anche per quanto riguarda i benefici amianto dell'art. 13, co. 7, L. 257/92. Peraltro, ciò è stato ribadito anche nella più recente Cass., sez. lav., n. . 30438/2018.