L'ONA, anche grazie all’Avv. Ezio Bonanni, ha tutelato e tutela i diritti dei lavoratori a rischio per l’accredito benefici contributivi per esposizione ad amianto. Questi contributi aggiuntivi sono erogati a tutti i lavoratori, a maggior ragione, a quelli che hanno subito danno biologico per malattia asbesto correlata.
Il coefficiente di rivalutazione della contribuzione è pari a 1,5, cioè, al 50% del periodo di esposizione. In questo modo l'anzianità contributiva aumenta del 50% con prepensionamento amianto e coloro che sono già pensionati hanno diritto alla rivalutazione delle prestazioni.
L’Avv. Ezio Bonanni e l’ONA con il servizio di consulenza legale gratuita garantiscono la tutela dei lavoratori per la pensione amianto. Sia per coloro che sono stati soltanto esposti, sia per coloro che, purtroppo, hanno subito dei danni.
Questi benefici contributivi sono riconosciuti dell'INPS e consistono in benefici pensionistico, con prolungamento dell'anzianità contributiva per il 50%. In questo modo il danno da esposizione è indennizzato. La ratio di questa normativa, istituita con la legge 257 del 1992, risiede proprio nella necessità di indennizzare i danni da esposizione ad amianto. Infatti le fibre hanno capacità di provocare prima di tutto infiammazione e poi cancro, nelle vie aeree e gastrointestinali.
Innanzitutto, i lavoratori esposti all'amianto debbono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per verificare se le fibre hanno provocato delle malattie asbesto correlate. Le prime manifestazioni di malattie asbesto correlate sono costituite dalle placche pleuriche, ispessimenti pleurici e dall'asbestosi. Poi ci sono tutti i tumori amianto tra i quali i mesoteliomi, del polmone, della laringe e della faringe e dell'esofago. Ancora il tumore dello stomaco, del colon e retto e delle ovaie, come ribadito nell'ultima monografia IARC.
In ogni caso le fibre sono sempre dannosi per la salute, già dalla loro inalazione o ingestione. Quindi, è stato istituito, con l'articolo 13 legge 257 del 1992, il diritto alle rivalutazioni contributive a titolo di indennizzo del danno. In altri termini il risarcimento previdenziale amianto, che eroga l'INPS, con fondi dello Stato.
Questo diritto pensionistico, secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 257 del 1992, è subordinato all'esposizione ultradecennale a determinate soglie oppure al riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata.
Dunque, il lavoratore con il riconoscimento esposizione amianto ha diritto all’accredito del 50% del periodo di esposizione. Quindi, il periodo di lavoro e di contribuzione si moltiplica con il coefficiente 1,5, per maturare anticipatamente il diritto a pensione. Inoltre, il lavoratore già in pensione, ha il diritto alla rivalutazione della posizione contributiva e alla ricostituzione della pensione. Quindi, i ratei della pensione sono maggiorati e si riliquidano quelli già erogati o le differenze tra il maggior importo dovuto e quello versato dall’INPS.
I lavoratori esposti alle fibre di asbesto che hanno subito dei danni biologici per esposizione professionale ad amianto, hanno diritto all’accredito delle maggiorazioni contributive. Ciò è chiarito dall'articolo 13 comma 7 della legge 257 del 1992. Inoltre il diritto sussiste anche nel caso in cui non sia stata ancora diagnosticata la malattia asbesto correlata. Infatti c'ho chiarito dall'articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992. In più, nel caso in cui ci fossi riconoscimento di malattia asbesto correlata e dei benefici amianto, però non sufficienti alla maturazione della pensione, vi è il diritto alla pensione invalidità amianto (art. 1, co. 250, L. 232/2016).
Con riferimento ai casi di esposizione senza danno biologico, il diritto al riconoscimento amianto è subordinato alla prova dell'esposizione ultradecennale superiore alla soglia delle 100 fibre litro. Per la fattispecie di cui all'articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992, si prescinde dalla sussistenza o meno della malattia asbesto-correlata.
In più, poiché le patologie asbesto correlate hanno lunghi tempi di latenza, in molte occasioni successivamente questi stessi lavoratori hanno ricevuto la diagnosi. In questo contesto, l'avere ottenuto l'accredito dei benefici ha favorito il riconoscimento della malattia professionale quindi l'indennizzo INAIL.
Inizialmente, questi diritti erano in entrambi i casi pari al 50%, cioè con il coefficiente 1,5, sempre utili per il prepensionamento. Infatti solo successivamente l'articolo 13 comma 8 della legge 257 del 1992 ha subito delle modifiche, in senso restrittivo.
Nel tempo, questa norma è stata modificata, con la riduzione del contributo ad 1,25, valido solo per l'entità della pensione e non per anticipare la data della sua maturazione. In più sono è stata introdotta la decadenza, sia per la mancanza della domanda amianto INAIL entro il 15 giugno 2005, sia per il decorso del termine triennale.
Invece, la norma di cui all’ art.13 comma 7 L. 257/1992, nel tempo, non ha subito alcuna modificazione, per cui, il coefficiente è rimasto quello dell’1,5. Dunque questo coefficiente di maggiorazione é valido sempre anche per il prepensionamento. Questo riconoscimento amianto si ottiene senza che sia necessaria la domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005, né il superamento della soglia. Infatti, in questo caso non è richiesta l'esposizione ultradecennale, ne il superamento della soglia delle 100 fibre litro.
Nel caso di diagnosi di malattia asbesto correlata è successivo riconoscimento di malattia professionale, sussiste, sempre e comunque, il diritto alle maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto. Si applica l'articolo 13 comma 7 della legge 257 del 1992, con diritto al prepensionamento amianto.
L'Italia con la L. 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) ha voltato pagina, dopo essere stato il secondo produttore di utilizzatore di questi minerali. Proprio per questi motivi il loro quantitativo era ed è rimasto enorme, come denunciato dall'avvocato Ezio Bonanni, ne “Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed.2022”. Il quadro disegnato con gli atti di questa pubblicazione certifica l'abnorme presenza di amianto e il perdurare delle esposizioni. Sono decedute più di 6.000 persone, ed almeno altre 7000 se ne sono ammalate. Almeno 2000 sono i casi di mesotelioma, a cui si aggiungono i casi di tumore del polmone, della laringe e delle ovaie, dello stomaco, del colon retto, della faringe, e dell’esofago. Poi ci sono malattie fibrotiche: asbestosi, placche pleuriche e ispessimenti pleurici e altre malattie da amianto.
In questo contesto, intanto sono fondamentali le bonifiche, per rimuovere la condizione di rischio e fermare l'epidemia. Poi, nel frattempo, porre in prepensionamento i lavoratori esposti e a maggior ragione quelli che hanno subito la diagnosi di una malattia asbesto correlata.
In quest'ottica, i benefici contributivi assumono anche una veste in chiave di prevenzione: i lavoratori esposti sono allontanati dal rischio e subiscono ulteriori esposizioni. Così, questi lavoratori possono andare in pensione, evitando altre esposizioni che moltiplicherebbero le probabilità di malattia oppure di far degenerare le fibrosi in neoplasie.
Le fibre di amianto, dopo l’esposizione, nel corpo umano provocano infiammazione e, poi, neoplasie. L’INAIL (Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha definito la malattia professionale (o tecnopatia) una “patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo)”.
La malattia professionale è, quindi, una patologia che ha causa diretta ed efficiente nell’attività di lavoro. Quest’ultima deve produrre infermità in modo esclusivo o prevalente. Deve essere contratta nell’esercizio o insorta a causa delle lavorazioni rischiose (Testo Unico del d.p.r. 1124/1965).
L’eventuale concorso di cause extraprofessionali non esclude la riconducibilità alla causa di lavoro. Infatti, si differenzia dalla malattia ordinaria o comune perché quest’ultima non è legata al lavoro. In più, si distingue dall’infortunio, perché quest’ultima è un evento traumatico e violento. Al contrario, la malattia professionale insorge “lentamente e progressivamente”.
Nel caso dell’asbesto siamo di fronte a malattie infortunio che, comunque, insorge dopo un lungo periodo di latenza, ma per l'azione di fibre, in seguito all'esposizione. Quindi, la malattia professionale asbesto correlata ha origine lentamente, decorre dalla prima assenza, oppure dalla prima certificazione medica, inoltrata all'INAIL.
Perché ci sia malattia asbesto correlata occorrono due fattori:
Nel caso di malattie asbesto correlate, si deve tener conto della latenza e dell’assenza di soglia minima al di sotto della quale il rischio si annulla.
L’ONA fornisce il servizio di assistenza legale online. Questa consulenza legale è molto importante. Infatti, così, si assicura la tutela legale per il riconoscimento ai fini dell’indennizzo INAIL e per le maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto.
Le polveri e fibre di amianto (sinonimo di asbesto) sono lesive della salute umana. Infatti, hanno capacità fibrogene e cancerogene; ci sono, poi, le complicazioni cardiache, patologie cardiocircolatorie e malattie cardiovascolari. Quindi, l'INAIL ha ricompreso alcune malattie asbesto correlate di origine professionale anche le complicazioni cardiache cardiovascolari, in particolare per l'asbestosi.
Comunque tutte le malattie asbesto-correlate sono inserite in 3 Liste (lista malattia professionale INAIL). Questo è molto importante perché per alcune di queste malattie vi è la presunzione legale di origine, come per il caso di quelle della lista 1. Il lavoratore deve dimostrare soltanto il danno biologico e l'esposizione. Quest'ultima sussiste anche per la sola presenza della noxa patogena nell'ambiente lavorativo con diritto alll'indennizzo, a prescindere dalla soglia (Cass. Sez. Lav. 23653/2016). Invece, per quelle della lista 2 e 3, il nesso causale può essere dimostrato da lavoratore malato. Con il riconoscimento della malattia professionale, si ha diritto all’indennizzo INAIL malattia asbesto e, al tempo stesso, ai contributi e alla pensione amianto.
Nella lista I, quindi, sono ricomprese quelle malattie che sono considerate asbesto correlate per "elevata probabilità":
Nella LISTA II dell'INAIL sono compresi tumori asbesto la cui origine lavorativa è di limitata probabilità:
Per le malattie professionali amianto della LISTA II, la vittima ha l'onere della prova del nesso causale. La lista III comprende solo il tumore all’esofago, la cui origine lavorativa è ritenuta possibile, anche in questo caso l'onere della prova è a carico del lavoratore.
Al fine di ottenere le maggiorazioni amianto, è necessario, innanzitutto, procedere con la sorveglianza sanitaria. Infatti, i lavoratori che sono stati esposti debbono verificare se le fibre di asbesto hanno provocato dei danni alla salute. Solo nel caso in cui si escludano danni alla salute, si può procedere con le richieste sulla base dell’art. 13 comma 8 L. 257/1992.
Altrimenti, si deve, prima di tutto, attivare la procedura INAIL. Per tali motivi, è necessaria la visita medico legale. Quindi, il servizio medico legale dell’ONA è molto importante, perché permette di verificare se ci sono danni biologici, e nel caso ci fossero di attivare la domanda INAIL insieme alla tutela sanitaria. Infatti la diagnosi precoce è molto importante per la tempestività e dunque efficacia delle cure.
In più, il lavoratore malato può maturare il diritto a pensione per effetto del riconoscimento dei benefici contributivi ai sensi dell'articolo 13 comma 7 della legge 257 del 1992. Questo è molto importante per i lavoratori giovani. Infatti, anche se non si fosse maturato il diritto a pensione con l’art. 13 comma 7 L. 257/1992, può essere richiesta la pensione amianto. Si tratta del prepensionamento con l’art. 1, co. 250, L. 232/2016, riconosciuto anche chi è affetto da placche di ispessimenti pleurici.
Tutte le vittime di malattie asbesto correlate hanno diritto rilascio della certificazione di esposizione da parte dell'INAIL. Quindi, con questa certificazione, è possibile depositare la domanda all'INPS per l'accredito delle maggiorazioni contributive. In questo caso, come stabilito, ex art. 13 comma 7 L. 257 del 1992, l'INPS è obbligata all'accredito delle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5.
Come già chiarito, questi contributi aggiuntivi permettono di maturare anticipatamente il diritto a pensione per un periodo pari al 50% di quella di esposizione professionale riconosciuta. In più, chi è già in pensione con queste stesse maggiorazioni contributive ha diritto alla ricostituzione della posizione previdenziale e alla riliquidazione della pensione. In questo modo i ratei in godimento saranno adeguati e per di più saranno liquidati gli arretrati sulle somme già erogate.
Il lavoratore vittima amianto, per ottenere dall'INPS l'accredito delle maggiorazioni contributive per esposizione amianto deve depositare la domanda amministrativa all'INPS, corredandola con il certificato INAIL. Anche senza tale certificazione, può essere depositata la domanda amministrativa e in caso di rigetto può essere inoltrato ricorso amministrativo INPS al Comitato Provinciale.
In caso di rigetto, può essere proposto ricorso giudiziario al Giudice del Lavoro per ottenere la condanna dell'Inps all'accredito delle maggiorazioni amianto. La norma non fa riferimento ad alcun limite del grado invalidante e non contiene limiti di soglia. Invece per il riconoscimento dei benefici contributivi, ex art. 13 co. 8 l. 257/92, è necessario dimostrare una esposizione ultradecennale, e altri requisiti.
Inoltre, i lavoratori malati per malattia asbesto correlate riconosciuti vittime di malattia professionale hanno sempre comunque il diritto alla pensione di invalidità amianto.
Per queste vittime, è già previsto anche il beneficio di quella articolo 13 comma 7 della legge 257 del 1992, con il quale maturare anticipatamente il diritto a pensione. Tuttavia non sempre, aggiungendo questi contributi, la vittima matura il diritto a pensione. Infatti ci sono casi di lavoratori che si ammalano anche in giovane età e quindi hanno tutto il diritto di poter essere collocati in pensione.
Originariamente questa norma, contenuta nell'articolo 1 comma 250 della legge 232 del 2016, riguardava solo i casi di mesotelioma, tumore del polmone ed asbestosi. avevano ottenuto, oltre alle maggiorazioni amianto con l'art. 13, co. 7, L. 257/92, il diritto alla pensione immediata, con l'art. 1, co. 250, L. 232/2016. Successivamente l’art. 41-bis della legge 58 del 2019 ha esteso la tutela vittime amianto malattia professionale a tutti i casi.
Questi contributi sono accreditati a coloro che sono stati esposti ad amianto e sono privi di malattie. Questo non vuol dire che nel futuro questi lavoratori non si ammaleranno. Quindi, dovranno proseguire nella sorveglianza sanitaria periodica. In ogni caso, questi benefici sono assoggettati a determinate condizioni:
Nel tempo sono state introdotte diverse modifiche, prima di tutto, con l’art. 47, L. 326/03:
In via giurisprudenziale sussiste:
In questo contesto, è divenuto molto difficile ottenere l’accredito di queste maggiorazioni amianto. Quindi, nel tempo, questa fattispecie è divenuta residuale.
Come abbiamo già evidenziato, l’originale art. 13 comma 8 L. 257/1992, è stato modificato con l’art. 47, L. 326/03. In alcuni casi, si applica, ancora, l’originaria normativa. Questo è molto importante per mantenere il coefficiente con 1,5 e per evitare la decadenza.
Con l’art. 47, co. 6 bis, L. 326/03, sono stati protetti, rispetto alla nuova normativa, una platea di lavoratori esposti amianto. In particolare, coloro che alla data del 02.10.2003:
Successivamente, si aggiungono coloro che rientrano nella previsione normativa di cui all’art. 3, co. 132, L. 350/03 (Legge Finanziaria 2004).
Nel tempo, la Corte di Cassazione, sez. lav., n. 24998/2014, ha sancito questi principi, che sono molto importanti. Tuttavia, in molti casi, ci sono state interpretazioni cavillose. Ciò, è stato denunciato nella conferenza stampa del 13.10.2020 (Rischio amianto in Italia, diritti negati alle vittime), per chiedere un intervento al Ministro del Lavoro.
Innanzitutto, occorre farsi rilasciare dall’INAIL il certificato di esposizione amianto. Anche in caso di rigetto, va avviata la procedura INPS.
Il lavoratore che ha diritto a ottenere i benefici contributivi per esposizione ad amianto deve presentare la domanda all’INPS seguendo un iter specifico.
L’art. 47, co. 2, del DPR 30.04.1970 n. 639, stabilisce che nelle controversie pensionistiche l’avente diritto deve proporre azione giudiziaria entro il termine di 3 anni dal termine della procedura. In caso contrario, il diritto si estingue.
Quindi, il termine ultimo per poter procedere è quello di 3 anni e 300 giorni dalla domanda INPS se si tiene conto del termine massimo di durata del procedimento amministrativo. Questo termine può essere inferiore ma mai superiore. Infatti, il termine dei 3 anni decorre dal termine della procedura.
Quindi, occorre depositare la domanda all’INPS che si considera rigettata dopo 120 giorni. Poi, ci sono i 180 giorni della fase del ricorso amministrativo. Nel caso in cui ci fosse, per esempio, un provvedimento di rigetto successivo ai 120 giorni, si deve tener conto, sempre, di quello di 120 giorni. Per quanto riguarda il ricorso al Comitato Provinciale, se non è stato proposto, si aggiunge un termine di 180 giorni ai 120. Nel caso, invece, in cui ci fosse stato un rigetto immediato della domanda amministrativa, il termine si riduce.
In altri termini, se la domanda amministrativa è rigettata dall’INPS dopo 20 giorni, la decadenza si matura dopo 3 anni e 200 giorni. Infatti, ai 20 giorni vanno aggiunti i 180 della fase del ricorso al Comitato Provinciale, per cui, occorre una verifica specifica dei tempi. In definitiva, il consiglio migliore è quello di agire immediatamente per non inciampare nella decadenza triennale INPS:
Purtroppo, i benefici contributivi amianto sono soggetti a prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946 c.c. Infatti, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, a partire dalla sentenza amianto n. 25000 del 2014, ha radicalmente modificato la sua giurisprudenza. Si è affermato che anche i benefici contributivi amianto fossero soggetti a prescrizione decennale, in quanto diritto soggettivo di natura indennitaria. In sostanza, con la prescrizione decennale, si estingue il diritto all'indennizzo contributivo, nonostante avesse natura pensionistica.
Con la prima sentenza, il termine di prescrizione è fatto decorrere dalla data del pensionamento. Successivamente il termine iniziale di prescrizione del diritto ai benefici amianto fu fatto decorrere dalla domanda all'INAIL (Corte di Cassazione, Sezione VI, ordinanza n. 2856/2017). Con altra giurisprudenza più recente, il termine decorre dalla data di emersione della prova della condizione di rischio amianto. Ciò, tenendo conto di eventuali sentenze giudiziali di riconoscimento dell’esposizione ad amianto.
L'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno sostenuto l'illegittimità costituzionale delle norme di prescrizione di benefici amianto, per la loro natura di indennizzo previdenziale, fondato sull'art. 38 della costituzione. In più, con la prescrizione tombale viene meno il diritto anche ai ratei futuri.
In alcuni casi è possibile tutelare il diritto alla prescrizione con la prova testimoniale, con il rigetto dell'eccezione di prescrizione. In altre parole, sotto il profilo processuale, è l’INPS a dover sollevare l’eccezione di prescrizione, con onere della prova a suo carico. In questo modo, l’avente diritto può contro eccepire facendo valere il diverso termine di decorrenza, cioè da quando il diritto può essere fatto valere. La domanda amministrativa INPS deve essere depositata entro i 10 anni da quando che il rischio era conosciuto o conoscibile.
Si deve tener conto che per i benefici amianto di cui all’art. 13 comma 8 L. 257/1992, ciò che rileva è la prova del superamento della soglia delle 100 ff/ll. In altre parole, la conoscenza o conoscibilità deve avere riguardo alla sussistenza di tale superamento, perché il diritto si natura a queste condizioni:
Con l'art. 47, commi 1 e 5, Legge 326/2003 è stata comminata la decadenza a carico dei lavoratori esposti ad amianto che non hanno depositato la domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005. Il regime della decadenza per mancato deposito della domanda INAIL non si applica per i lavoratori esposti ad amianto che hanno diritto all'applicazione della norma previggente.
Quindi sono decaduti coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avevano maturato il diritto a pensione con l'aggiunta dei contributi dell'amianto oppure avevano già presentato la domanda rivalutazione pensione. Si aggiungono coloro che si erano dimessi per poter accedere al prepensionamento per patologia e in tutti gli altri casi stabiliti dall'art. 47, comma 6 bis della Legge 326/2003 e dall'art. 3, comma 132, della Legge 350/2003.
La decadenza per mancata proposizione della domanda di certificazione all'INAIL entro il 15 giugno 2005 non può essere dichiarata nei casi in cui i lavoratori esposti hanno diritto a tutela legale per vedersi applicata la precedente normativa (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 24998 del 2014, e successive pronunce).
Recentemente, anche Cass., Sez. Lav., sentenza 2243/2023 ha affermato che in molti casi non è necessaria la domanda all’INAIL e ha stabilito il principio della non applicabilità del termine di decadenza del 15.06.2005 per pensionati collocati in quiescenza prima dell’entrata in vigore della L. 326/2003.
Nel caso di attività di lavoro in esposizione ad asbesto in siti oggetto di atto di indirizzo ministeriale, l'articolo 1, commi 20, 21 e 22, della Legge 247/2007, stabilisce la presunzione di esposizione. Quindi sussiste il diritto dei lavoratori a ottenere le maggiorazioni contributive fino al 2 ottobre 2003.
Gli atti di indirizzo ministeriali hanno valore legale, e sono una prova su base presuntiva del superamento della soglia delle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative. Il termine è quello dell'inizio delle bonifiche o fino al 02.10.2003, ai fini del prepensionamento.
L'azione giudiziaria per ottenere l'accredito per esposizione professionale ad amianto e dunque il prepensionamento e la rivalutazione delle prestazioni pensionistiche in godimento deve essere iniziata entro 3 anni dal termine del procedimento amministrativo (che non può andare oltre i 300 giorni), perché in caso contrario vi è la dichiarazione di decadenza.
Il ricorso giudiziario ex art. 13 comma 8 L. 257/1992, deve essere proposto al Giudice del lavoro ai sensi dell’art. 442 c.p.c.. Come già evidenziato, il ricorso giudiziario può essere depositato solo dopo l’esaurimento della procedura amministrativa INPS. Solo con il rigetto definitivo o il decorso dei termini, può essere intrapresa la prodedura con la domanda giudiziale. In caso contrario, il ricorso giudiziario è improcedibile.
Quindi esaurita la fase amministrativa, si può procedere con quella giudiziaria. Dunque deve essere depositato il ricorso al giudice del lavoro, con l'indicazione del periodo di esposizione, con il corredo di tutti gli altri atti e documenti che dimostrano la condizione di rischio amianto. Tra questi ci sono il curriculum lavorativo e poi tutti gli atti e documenti che dimostrano la presenza e l'utilizzo di amianto nel sito lavorativo.
Oltre a produrre questi documenti, al ricorso deve essere allegato il certificato INAIL se rilasciato, oppure, la domanda INAIL. Solo nel caso in cui si applichi la precedente normativa può essere evitato il deposito della domanda INAIL. Inoltre, deve essere prodotto tutto il carteggio relativo alla domanda amministrativa INPS.
È molto importante quantificare i livelli espositivi, indicando il superamento della soglia delle 100 ff/ll nella media delle 8h lavorative. Ciò, per ogni anno dei 10 minimi. In più, tale termine e soglia non si applica nel caso di benefici amianto art. 13 comma 7 L. 257/1992. Il ricorso giudiziario a carico di INPS deve essere specifico (414 c.p.c.), con descrizione dell’ambiente lavorativo, delle attività e mansioni, con riferimento all’aerodispersione delle polveri e fibre di amianto e della loro inalazione.
Infatti è rilevante sia l'esposizione diretta sia quella indiretta e per contaminazione dell’ambiente lavorativo. In questo modo si può dimostrare anche su base presuntiva del superamento della soglia. La consulenza tecnica di ufficio deve essere richiesta sulla base dell'art. 445 c.p.c., e deve essere sempre ammessa perché mezzo di prova indispensabile (Cass. Sez. Lav. 6543/2017).
Per quanto riguarda coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di malattia professionale asbesto correlata fosse anche all’1%, sussiste sempre il diritto ai benefici amianto. Tuttavia, in molti casi, l’INPS rigetta le domande amminsitrative e nega dall’accredito, specialmente quando il grado invalidante è inferiore al 6%.
Queste tesi dell’INPS sono errate e sono state sconfessate dall’Avv. Ezio Bonanni e dalla stessa Corte di Cassazione. Quindi, nel ricorso, vanno allegati i documenti di riconoscimento e domande INPS. Infatti, in questo caso, va depositato il ricorso giudiziario. Quindi se all'esito del procedimento amministrativo INPS, anche dopo aver proposto il ricorso amministrativo al Comitato provinciale INPS, non lo ottiene, può ricorrere al Giudice del Lavoro.
Nel ricorso giudiziario ex artt. 414 e 442 c.p.c., oltre al corredo documentale già indicato per il ricorso ex art. 13 comma 8 L. 257/92, il lavoratore deve aggiungere il certificato INAIL di esposizione oppure la certificazione di riconoscimento della malattia professionale asbesto correlata. In ogni caso è preferibile allegare anche i documenti medici comprovanti il danno biologico. Non occorre dimostrare un'esposizione ultra decennale amianto, nè il superamento della soglia delle 100 ff/ll nella media delle 8 ore lavorative.
Questi diritti non sono assoggettati alla disciplina della decadenza per il mancato deposito per la domanda INAIL entro il 15 giugno 2005. Inoltre la prescrizione inizia a decorrere solo dal riconoscimento della malattia da parte dell'INAIL nel caso di decadenza triennale, di decadenza per mancato deposito della domanda all'INAIL entro il 15 giugno 2005. In più, si sorvola sulla questione di prescrizione decennale del diritto ex art. 13 comma 8 L. 257/92.
L'unico ente legittimato passivamente nelle azioni giudiziarie per l'accredito delle maggiorazioni amianto è l'INPS. L'INAIL non è legittimata passiva in tali procedimenti. Se l'INPS dovesse negare l'accredito delle maggiorazioni amianto, pur dopo la condanna, è sufficiente rivolgersi al TAR competente per ottenere la nomina di un commissario ad acta che accrediti le maggiorazioni amianto.
L'art. 24 della Legge Fornero stabilisce la non applicabilità del nuovo regime pensionistico per i lavoratori esposti ad amianto che, alla data del 31.12.2011, avevano già maturato il diritto a pensione.
L'Osservatorio Nazionale Amianto - ONA e l'Avv. Ezio Bonanni tutela i lavoratori per evitare le penalizzazioni della Legge Fornero.
Le Ferrovie dello Stato hanno fatto uso di amianto, sia nelle massicciate ferroviarie sia nelle vetture ferroviarie e nelle locomotive. Tant’è vero che, ancora a tutt’oggi, è in corso un’epidemia di malattie asbesto correlate, in particolare, di mesoteliomi.
Con riferimento ai benefici amianto, i ferrovieri debbono agire presso la Corte dei Conti, oltre alle ordinarie tutele, in particolare, per coloro che sono stati impiegati nel settore dei rotabili ferroviari.
In più, per questi lavoratori dei rotabili ferroviari esposti ad amianto, sono stati abbreviati i tempi di istruttoria. Così, l’art. 63 della Legge di Bilancio del 2021, approvata definitivamente con riferimento all’art. 1, co. 277, L. 205/2015:
L’Avv. Ezio Bonanni è il presidente dell'ONA, e nella sua qualità di avvocato, ha difeso migliaia di lavoratori esposti ad amianto. Infatti, fin dal gennaio 2000, ha avviato le prime procedure.
In circa 21 anni di attività legale ha patrocinato migliaia di procedimenti ed ha ottenuto significativi risultati. In più, è sostenitore del fatto che vanno risarciti anche i danni esposizione amianto.
Il Giornale dell'Amianto è l'organo di stampa dell'Osservatorio Nazionale Amianto e costituisce lo strumento per ottenere tutte le informazioni e gli aggiornamenti in materia di asbesto. Con la consultazione de il Giornale dell'Amianto con il quale puoi tenerti aggiornato sulle ultime notizie prepensionamenti:
HOME >> ASSISTENZA LEGALE>>Benefici contributivi per esposizione ad amianto